Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/116: Modifica dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 8 pagine
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Art. 107 Ammontare dell’aiuto finanziario globale
A differenza dell’articolo 104, che mette l’accento sull’efficacia delle singole misure, l’articolo 107 sottolinea l’importanza dell’efficacia dell’intero programma cantonale ai fini della determinazione dell’entità dell’aiuto finanziario globale da versare a un determinato Cantone. L’efficacia di ogni franco di incentivazione versato viene calcolata considerando il totale delle singole misure del programma e la popolazione del Cantone interessato: maggiore è il numero di abitanti di un Cantone, maggiori sono i potenziali richiedenti e quindi anche il potenziale risparmio (efficacia). Rispetto all’attuale accordo programmatico con la CdEN sarà attribuita un’importanza maggiore all’efficacia computabile per ogni singolo Cantone (art. 34 cpv. 3 della legge sul CO2), che potrà scegliere la combinazione di provvedimenti ad esso più consona.
Art. 108 Versamento
L’aiuto finanziario globale deve essere versato ai Cantoni annualmente.
Art. 109 Spese d’esecuzione
Il capoverso 1 fissa un indennizzo forfettario del 5 % per le spese legate all’esecuzione dell’accordo programmatico. Rispetto all’attuale regolamentazione sono due i vantaggi di una percentuale forfettaria: da una parte essa premia i Cantoni più efficienti nell’attuazione dell’accordo e, dall’altra, permette di evitare la verifica piuttosto complessa delle spese di attuazione sostenute (difficile separazione tra le attività legate all’attuazione dell’accordo e quelle ordinarie del Cantone). La riduzione dall’attuale quota massima del 6,5 % a quella forfettaria del 5 % si spiega con il fatto che d’ora in avanti i Cantoni riceveranno fondi anche per la realizzazione della parte B del Programma Edifici (parità di trattamento, fattore di aumento dei costi) e che rispetto al sistema attuale non saranno più richiesti per la parte A del Programma Edifici né l’oneroso resoconto né il coordinamento tra Confederazione, CdEN e Cantoni per il saldo delle spese di attuazione (fattore di riduzione dei costi).
Art. 110 Resoconto e verifica
Con il capoverso 1 si intende allineare il resoconto sui provvedimenti della parte A a quello sui provvedimenti per la parte B. Per la consegna del resoconto viene fissata la nuova scadenza del 31 marzo dell’anno successivo.
Art. 111 Restituzione dei mezzi finanziari non utilizzati
Il nuovo articolo 111 prevede la restituzione annuale alla Confederazione dei mezzi finanziari non utilizzati. Invece della restituzione, l’UFE può autorizzarne il riporto sulle misure da realizzare nell’anno successivo. Questa disposizione si allinea così a quella per i provvedimenti di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2.
Art. 111a Utilizzazione dei mezzi finanziari restituiti
Il nuovo articolo 111a prevede che i mezzi finanziari restituiti alla Confederazione vengano riutilizzati secondo l'articolo 104 della legge sul CO2. Chiarisce inoltre che i mezzi restituiti ma non riutilizzati devono essere distribuiti alla popolazione e all'economia conformemente all'articolo 36 della legge sul CO2.
Art. 112 Adempimento parziale
Il capoverso 1 prevede che in caso di adempimento lacunoso da parte dei Cantoni l’UFE possa sospendere del tutto o in parte il versamento dell’aiuto finanziario globale durante il periodo dell’accordo programmatico.