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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine
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Energia. O 730.01
Appendice 3.3bis (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)
Indicazione del consumo energetico specifico e delle ulteriori caratteristiche di lampade elettriche e apparecchi di illuminazione
N. 1.2
1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento
delegato (UE) n. 874/201275.
N. 2.2
2.2 Chiunque commercializza o cede gli apparecchi di cui al numero 1 deve
provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 874/201276.
75 Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione, GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
76 Vedi nota al n. 1.2.