Progetto
Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 41Fedlex · Progetto
Energia. O 730.01
b. se anche altre informazioni relative all’automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l’impostazione ritorna automaticamente all’impostazione di base;
c. l’etichettaEnergia deve poter essere rappresentata direttamente sullo schermo da ogni impostazione.
3.5 Durante i giorni di esposizione non aperti al pubblico non vige l’obbligo di
etichettatura.
3.6 Nei punti vendita si deve posizionare in maniera ben visibile un rinvio alla
piattaforma Internet dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) per quanto riguarda l’efficienza energetica dei veicoli. L’UFE fornisce gratuitamente questi rinvii.
3.7 Gli elenchi di cui all’articolo 22b capoverso 3 devono poter essere visionati
presso il punto vendita o, su richiesta, essere forniti gratuitamente in forma stampata.
3.8 Contenuto dell’etichettaEnergia
3.8.1 L’etichettaEnergia deve contenere le seguenti indicazioni:
a. marca e tipo di automobile;
b. tipo di vettore energetico necessario;
c. tipo di cambio, numero delle marce o dei rapporti e modalità di cambio;
d. peso a vuoto secondo l’articolo 7 capoverso 1 OETV;
e. classificazione secondo la classe di emissione di gas di scarico EURO conformemente alla direttiva 70/220/CEE78 o secondo il regolamento (CE) n. 715/200779;
f. consumo energetico di cui al numero 8.1;
g. emissioni di CO2 di cui al numero 8.2;
h. classificazione dell’automobile nella categoria di efficienza energetica di cui al numero 8.3;
i. emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di carburanti o di elettricità;
j. durata di validità dell’etichettaEnergia.
3.8.2 Se le indicazioni di cui alle lettere b e d del numero 3.8.1 sono già rappre-
sentate graficamente in modo ben visibile in un’altra maniera, si può optare per la variante semplificata dell’etichettaEnergia di cui al numero 10.2.
78 Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle misure da attuare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore, GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) n. 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81.
79 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 595/2009, GU L 188 del 18.07.2009, pag. 1.