Progetto
Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine
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730.01 Energia in generale
3.9 Realizzazione dell’etichettaEnergia
3.9.1 L’UFE mette a disposizione uno strumento online per realizzare
l’etichettaEnergia.
3.9.2 Se vi è un’approvazione del tipo svizzera o una scheda tecnica svizzera
secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 19 giugno 199580concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), per realizzare l’etichettaEnergia si devono impiegare i dati contenuti nell’approvazione del tipo o nella scheda tecnica.
3.9.3 Se non vi è né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica
svizzera o se, nel caso dei motori policarburante, non sono disponibili dati su tutti i carburanti, i dati necessari per le indicazioni da riportare sull’etichettaEnergia devono essere ricavati dal certificato di conformità secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE81.
3.9.4 Se non vi è neppure un certificato di conformità, i dati devono essere forniti
dai servizi d’esame competenti secondo l’appendice 2 dell’OATV.
3.10 Forma dell’etichettaEnergia
3.10.1 In forma stampata l’etichettaEnergia deve essere rappresentata nelle seguenti
grandezze:
a. variante di base nel formato 297 mm x 210 mm (DIN A4 formato verticale);
b. variante semplificata nel formato 140 mm x 180 mm.
3.10.2 Il tipo di carattere è Arial e la grandezza minima del carattere (corpo) è di:
a. titolo principale: corpo 30;
b. titolo intermedio: corpo 14;
c. marca, tipo: corpo 14;
d. testo e altre indicazioni: corpo 12;
e. osservazioni: corpo 10.
3.10.3 Gli schermi su cui è rappresentata l’etichettaEnergia in forma elettronica
devono avere almeno le seguenti diagonali:
a. 9,7 pollici (formato verticale): per la variante di base;
b. 7 pollici (formato orizzontale) o 9,7 pollici (formato verticale): per la variante semplificata.
3.10.4 Per la rappresentazione delle indicazioni sull’etichettaEnergia sono prescritti
i seguenti colori:
a. testo nero su sfondo bianco nonché bianco nelle barre grigie;
80 RS 741.511
81 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, GU L 263, pag. 1 del 9.10.2007; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/758, GU L 123, pag. 77 del 19.5.2015.