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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine
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730.01 Energia in generale
Appendice 3.6 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)
Indicazioni relative al consumo di carburante ed etichettatura di veicoli
1 Campo d’applicazione
La presente appendice si applica alle automobili fabbricate in serie ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 199577 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
2 Obbligo di etichettatura ed etichettatura volontaria
2.1 Chiunque commercializza o cede un’automobile fabbricata in serie, che non
ha ancora percorso più di 2000 chilometri (automobile nuova), secondo l’articolo 1 lettera p o q OEn deve apporvi l’etichettaEnergia o indicazioni previste dall’etichettaEnergia.
2.2 Sono esenti da questo obbligo di etichettatura i veicoli fabbricati come
concept, studi di design e preserie.
2.3 Chiunque commercializza o cede un’automobile che ha già percorso più di
2000 chilometri e vi appone l’etichettaEnergia o le indicazioni riportate nell’etichettaEnergia deve impiegare le indicazioni valide al momento dell’etichettatura.
3 Etichettatura nei punti vendita e alle esposizioni
3.1 Chi espone automobili nuove nei punti vendita o alle esposizioni, deve
munirle dell’etichettaEnergia.
3.2 L’etichettaEnergia deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile
sull’automobile o nelle sue immediate vicinanze. L’etichettaEnergia deve essere posizionata in maniera altrettanto visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all’equipaggiamento dell’automobile.
3.3 Deve essere redatta in una lingua ufficiale del luogo in cui l’automobile è
commercializzata o ceduta.
3.4 Se l’etichettaEnergia è rappresentata in forma elettronica, si applicano
inoltre i seguenti requisiti:
a. l’etichettaEnergia figura come impostazione di base. Non deve scomparire nella modalità stand-by, con uno salvaschermo o in nessun’altra maniera;
77 RS 741.41