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Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 8 pagine

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Programma di stabilizzazione 2017–2019. LF

8. Legge federale del 20 dicembre 194611 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 95 cpv. 1bis

1bis Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni di vigilanza, dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un’informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni. Dopo aver consultato il consiglio d’amministrazione del Fondo di compensazione AVS, il Consiglio federale fissa l’importo che può essere utilizzato per l’informazione degli assicurati.

9. Legge federale del 19 giugno 195912 su l’assicurazione per l’invalidità

Art. 78 cpv. 1

1 Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell’assicurazione negli anni 2010 e 2011 dopo deduzione dell’1,6 per cento.

10. Legge federale del 18 marzo 199413 sull’assicurazione malattie

Art. 66 cpv. 2

2 Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,3 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

11. Legge federale del 19 giugno 199214 sull’assicurazione militare

Art. 2 Assicurazione facoltativa di base

Le persone assicurate ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale), a condizione che siano domiciliate in Svizzera, a partire dal pensionamento possono concludere un’assicurazione di base presso l’assicurazione militare per l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite in caso di malattia e di infortunio (assicurazione facoltativa di base per pensionati). L’assicurazione facoltativa di base dà diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21.

Consultazione

Art. 8 lett. m

Le prestazioni dell’assicurazione militare sono:

11 RS 831.10

12 RS 831.20

13 RS 832.10

14 RS 833.1