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Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 8 pagine
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Programma di stabilizzazione 2017–2019. LF
3. Legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie
Art. 57 cpv. 1bis
1bis I prezzi e l’indicizzazione sono retti per analogia dall’articolo 3 capoverso 2 della legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria6.
4. Legge del 21 giugno 20137 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria
Art. 7 cpv. 2
2 Il Fondo costituisce una riserva adeguata dal 1° gennaio 2020.
5. Legge del 23 giugno 20068 sugli impianti a fune
Art. 3 cpv. 5
Abrogato
Art. 15a Modifica di impianti a fune non soggetta ad approvazione o autorizzazione
1 Gli impianti a fune possono essere modificati senza obbligo di approvazione e di autorizzazione, se:
a. non ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del
territorio, la protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;
b. secondo le disposizioni del rimanente diritto federale non sono necessarie
autorizzazioni o approvazioni.
2 In caso di dubbio, si applica la procedura semplificata.
3 Il Consiglio federale determina quali modifiche possono essere apportate senza approvazione e autorizzazione.
Consultazione
5 RS 742.101
6RS 742.140, RU 2015 661