Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo
UFAM/A4300.0135 Protezione contro le 172,8 174,5 176,2
piene 42,7 43,2 43,6
UFAM/A4300.0147 Rivitalizzazione
P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015:
UFAM/A4300.0135 Protezione contro le 142,1 165,3 170,1 171,1 piene 30,0 41,7 41,8 42,2 UFAM/A4300.0147 Rivitalizzazione
Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015:
UFAM/A4300.0135 Protezione contro le 20,0 24,0 17,8 piene 1,7 1,8 2,2 UFAM/A4300.0147 Rivitalizzazione
Totale (mandato di risparmio) 21,7 25,8 20,0
Premesse normative
Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 numero 13 della legge federale del 4 ottobre 197430 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
Descrizione delle misure
In virtù della legge federale del 21 giugno 199131 sulla sistemazione dei corsi d’acqua la Confederazione corrisponde indennità per l’esecuzione e il ripristino di opere e installazioni di protezione contro i pericoli delle acque. Inoltre sostiene l’allestimento di dati di base sui pericoli e di carte dei pericoli come pure l’approntamento di stazioni di misurazione e la creazione di sistemi d’allarme. Le uscite per questi compiti sono stimate a circa 170 milioni all’anno. I mezzi finanziari sono versati ai Cantoni sulla base di accordi di programma o nel quadro di garanzie di finanziamento di singoli progetti.
A seguito di ritardi nell’esecuzione di progetti in diversi Cantoni, dovuti a una revisione dei piani o alla procedura di autorizzazione edilizia, non tutti i mezzi disponibili per la protezione contro le piene sono stati completamente esauriti. Inoltre, alla luce della loro attuale situazione di bilancio i Cantoni impiegano meno mezzi finanziari rispetto agli anni precedenti. Nel quadro del Preventivo 2016 il Consiglio federale ha già chiesto riduzioni pari a circa 25 milioni, delle quali una dovrà essere mantenuta dal 2017 al fine di sgravare il bilancio della Confederazione di circa 17,7–24,0 milioni all’anno.
In virtù degli articoli 62b e 62c della legge federale del 24 gennaio 199132 sulla protezione delle acque e dell’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199133 sulla pesca, la Confederazione cofinanzia la pianificazione e l’attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque in seguito all’approvazione da parte delle Camere federali dell’iniziativa parlamentare «Protezione e utilizzo dei corsi d’acqua». Negli ultimi anni la domanda di indennità da parte dei Cantoni è stata esigua, ragione per
30 RS 611.010
31 RS 721.100
32 RS 814.20
33 RS 923.0