Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/13: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) - Registrazione della durata del lavoro · 6 pagine
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Rapporto esplicativo
La definizione delle categorie di lavoratori che dispongono del livello di autonomia richiesto nell’impostare la propria attività lavorativa e i propri orari di lavoro è una questione che dovrebbe essere chiarita in primo luogo dalle parti sociali nel quadro della negoziazione di un CCL, tenuto conto delle mansioni, delle responsabilità e del contesto lavorativo generale di tali categorie. L’effettivo adempimento di queste condizioni va esaminato nel singolo caso prima della sottoscrizione di una convenzione individuale scritta (cfr. sotto).
I lavoratori devono percepire un reddito annuo lordo, bonus compresi, superiore a 120 000 franchi (cpv. 1 lett. b). Questo importo è ridotto in maniera proporzionale per i dipendenti a tempo parziale. Per determinare il reddito annuo lordo occorre basarsi sul salario soggetto all’AVS dell’anno precedente, bonus compresi, escludendo tuttavia gli assegni sociali. Per i neoassunti occorre basarsi sul salario convenuto nel contratto di lavoro. L’importo di 120 000 franchi è riferito all’importo massimo del guadagno assicurato secondo la LAINF (148 200 franchi l’1.1.2016) e ne segue l’evoluzione (cpv. 2). Il limite di reddito minimo fissato nella presente ordinanza è del 20 per cento inferiore a tale importo massimo ed è stato arrotondato (12 volte 10 000 franchi) per una migliore comprensibilità. Il riferimento al guadagno assicurato LAINF serve a chiarire che, se quest’ultimo dovesse essere modificato, l’importo fissato nell’ordinanza andrebbe adeguato di conseguenza in maniera proporzionale. Se lo ritiene opportuno, il Consiglio federale ha in linea di principio sempre la possibilità di adeguare le disposizioni di ordinanza. Il fatto che una simile disposizione sia inserita a livello di ordinanza è pertanto piuttosto insolito. Nel presente caso si tratta tuttavia di un elemento centrale del compromesso raggiunto tra le parti sociali.
Si può partire dal presupposto che gran parte dei lavoratori con un reddito superiore al limite fissato svolgono mansioni di grande responsabilità, che nella maggior parte dei casi implicano anche un ampio margine di manovra. È tuttavia necessario evitare che i lavoratori il cui margine di manovra è obiettivamente molto limitato non registrino più i loro orari di lavoro.
Potrebbero rientrare in questa categoria i lavoratori di livello gerarchico relativamente elevato ma le cui mansioni sono direttamente legate ai servizi e alla produzione dell’azienda (responsabile dello sportello, capo dello stabilimento d’impresa, ecc.) o che per gran parte del loro tempo di lavoro offrono un servizio alla clientela in orari prestabiliti. Potrebbe per contro disporre del livello di autonomia richiesto per rinunciare alla registrazione della durata del lavoro un dipendente che non ha subordinati diretti ma che ricoprendo un ruolo di esperto è spesso in viaggio per svolgere tale funzione.
3.1.4 Altro requisito: convenzione di rinuncia individuale in forma scritta
La rinuncia all’obbligo di registrare la durata del lavoro deve inoltre essere convenuta individualmente e in forma scritta con ogni lavoratore interessato (cpv. 1 lett. c). Le convenzioni devono essere documentate per i singoli dipendenti (cfr. spiegazioni concernenti l’obbligo di documentazione). La rinuncia può essere revocata alla fine di ogni anno civile (cpv. 3). Questa clausola è estremamente importante qualora la mole di ore di lavoro svolta rischi di diventare un pericolo per la salute. La convenzione può essere revocata sia dal datore di lavoro che dal dipendente stesso.
3.1.5 Contenuto della convenzione di rinuncia
Sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia viene meno l’obbligo di registrare i seguenti dati:
durata giornaliera e settimanale del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull'arco della giornata (art. 73 cpv. 1. lett. c OLL 1),
giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente che non cadono di domenica (lett. d),
periodo e durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz’ora (lett. e), e documentazione dei supplementi di tempo e dei supplementi salariali prescritti dalla legge (lett. h).
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