Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/13: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) - Registrazione della durata del lavoro · 6 pagine

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3.1.6 Contenuto dell’obbligo di documentazione rimanente (cpv. 5)

Le autorità d’esecuzione devono poter verificare se i lavoratori che hanno rinunciato all’obbligo di registrazione della durata del lavoro soddisfano le condizioni per essere esonerati da tale obbligo. I datori di lavoro devono pertanto mettere a disposizione le relative informazioni.

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza statali il CCL e le convenzioni di rinuncia individuali. Deve inoltre tenere un elenco in cui documenta l’importo del reddito annuo lordo dei collaboratori che hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro. L’ispettore del lavoro può verificare mediante controlli a campione la correttezza degli elenchi e chiedere il certificato di salario di singoli dipendenti.

3.2 Articolo 73b OLL 1 – Registrazione semplificata della durata del lavoro

La possibilità di limitare la registrazione della durata del lavoro alla documentazione della durata giornaliera del lavoro era già stata introdotta con la direttiva della SECO di fine 2013. Tuttavia, la disposizione ora proposta fissa in parte altre condizioni.

La registrazione semplificata della durata del lavoro può essere prevista unicamente in una convenzione collettiva per determinati lavoratori.

3.2.1 Condizione formale: convenzione collettiva

La rappresentanza dei lavoratori di un settore o di un’azienda può convenire con il datore di lavoro che determinati lavoratori debbano registrare unicamente la durata giornaliera del lavoro (cpv. 1).

Una simile convenzione deve essere negoziata e approvata. Quale organo rappresentante dei lavoratori per le trattative e l’approvazione della convenzione si può riconoscere un sindacato già attivo nell’azienda, ma anche la commissione interna del personale eletta secondo la legge sulla partecipazione (RS 822.14). Se non dovesse ancora esistere una tale commissione, bisognerebbe istituirne una conformemente agli articoli 5 - 7 della legge sulla partecipazione. Un’altra possibilità sarebbe quella di prevedere che i collaboratori creino un gruppo di progetto ad hoc per definire il contenuto della convenzione. Quest’ultimo potrebbe anche essere incaricato di esaminare il progetto preliminare elaborato dal datore di lavoro e di discuterlo con lo stesso prima che tale progetto sia presentato ai lavoratori interessati e approvato in una votazione dalla maggioranza di quest’ultimi.

3.2.2 Applicabile solo ai lavoratori in gran parte liberi di stabilire i propri orari di

lavoro (cpv. 1)

Questa deroga riguarda unicamente i lavoratori che dispongono di una certa autonomia nel fissare i propri orari di lavoro. I requisiti sono tuttavia meno severi di quelli applicabili alla rinuncia della registrazione della durata del lavoro. Il criterio di una certa autonomia è adempiuto quando una parte significativa del tempo di lavoro, ossia almeno un quarto (valore indicativo) può essere stabilita liberamente. Si tratta in questo caso soprattutto di quadri medi o di persone con funzioni non direttamente legate alla produzione o alla fornitura di servizi dell’azienda e che dispongono di un margine di libertà nei propri orari di lavoro. Il fatto di avere un orario flessibile non è di per sé sufficiente per soddisfare questo criterio.

3.2.3 Richiesta unicamente la documentazione della durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto (cpv. 1)

Documentazione della durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto significa che il lavoratore registra il numero di ore che ha svolto quotidianamente. In tal modo è possibile verificare se la durata giornaliera e settimanale massima del lavoro viene osservata, se non sono stati

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