Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/17: Modifica dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico · 11 pagine

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2.1.3 Pubblicazione dei dati (art. 3r)

La modifica è approvata dalla maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva. 22 di essi si esprimono esplicitamente a favore della pubblicazione dei dati (AR, AG, JU, SG, SH, SO, TG, TI, VD, UR, Berner Bauernverband, Centre Patronal, EKZ, InfraWatt, ISKB, kf, Scienceindustries,

Unione delle città svizzere, SGS, SSES, Swissolar, WWF). L'Associazione svizzera del proprietari immobiliari HEV è fondamentalmente contraria alla pubblicazione. I dati dei privati non dovrebbero essere pubblicati. Anche il PS è contrario, ritenendo che non vi siano vantaggi in una pubblicazione dettagliata di dati.

Ökostrom Schweiz e l'Unione Svizzera dei Contadini (SBV-USC) ritengono che la pubblicazione dei dati sia troppo ampia e respingono la pubblicazione di quelli relativi alla rimunerazione e alla produzione.

Anche il Partito Ecologista Svizzero è contrario alla pubblicazione delle rimunerazioni e ne chiede lo stralcio (art. 3r cpv. 4 lett. f – i). Inoltre lo stesso partito ritiene contraddittoria l'anonimizzazione degli impianti di potenza inferiore a 30 kW.

Il Cantone di SH e la ewz chiedono di valutare se alle imprese di approvvigionamento energetico debbano essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti i progetti previsti o realizzati, compresi quelli di potenza inferiore a 30 kW, situati nella loro zona di approvvigionamento.

Il Cantone JU, la FSG, VUE e il WWF auspicano una pubblicazione obbligatoria dei dati e chiedono una formulazione vincolante.

La FSG chiede che nei dati da pubblicare venga incluso anche il rapporto fra i costi d'investimento e la rimunerazione. Inoltre tutti i nuovi impianti che ricevono contributi maggiori del 40%, o eccezionalmente del 60%, dell'investimento complessivo devono essere obbligati a pubblicare l'importo esatto. La FSG ritiene che in tal modo possano essere messi in evidenza eventuali abusi nella promozione di nuove piccole centrali idroelettriche.

RegioGrid e ewz richiamano l'attenzione sul fatto che, per motivi di protezione dei dati, possono essere pubblicati solamente dati di produzione aggregati (somme annuali) e non dati relativi al profilo di carico.

Secondo il Cantone di GE, la lista dei dati da pubblicare deve contenere anche la data di ingresso nel sistema RIC.

La COMCO rileva che la prevista pubblicazione dei dati relativi a potenza, produzione e rimunerazione cela il pericolo di comportamenti collusivi (p. es. accordi).

2.1.4 Informazioni da fornire a Cantoni e Comuni in merito ai progetti (art. 3s cpv. 2-4)

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva valuta positivamente la prevista fornitura di informazioni a Cantoni e Comuni (AR, BL, BS, NE, SG, SO, UR, Berner Bauernverband, Centre Patronal, FER, InfraWatt, kf, Ökostrom Schweiz, SBV-USC, Scienceindustries). Secondo i fautori, questa misura consentirebbe di evitare doppie promozioni e favorirebbe la trasparenza. Ökostrom Schweiz chiede che le informazioni vengano fornite anche alle organizzazioni di categoria.

L'ISKB esprime dubbi in merito alla confidenzialità con cui le informazioni verranno trattate, in particolare dai piccoli Cantoni, dal momento che per gli investitori privati la concorrenza delle imprese pubbliche rappresenta un rischio aggiuntivo. L'ISKB suggerisce quindi che i Cantoni e i Comuni possano ricevere informazioni sui progetti idroelettrici solamente dopo il rilascio della licenza di costruzione e della concessione.

Per ragioni di sicurezza della pianificazione, i Comuni dovrebbero poter disporre dei medesimi dati sugli impianti previsti di cui dispongono i Cantoni (Associazione dei comuni svizzeri). Anche il Cantone di VD, l'Unione delle città svizzere, il VUE e il WWF rilevano una disparità di trattamento di Cantoni e Comuni.

L'HEV respinge l'obbligo d'informare i Cantoni e i Comuni, poiché questi ultimi, per quanto riguarda la costruzione di impianti solari, dispongono già delle informazioni necessarie.

Secondo l'Unione delle città svizzere e regioGrid, le disposizioni del principio di trasparenza e della protezione dei dati sono senza dubbio applicabili. Di conseguenza, i Cantoni e i Comuni sono tenuti a trattare i dati in modo confidenziale (art. 3s cpv. 4) con l'indicazione concreta dei casi in cui non possono essere utilizzati. Secondo queste organizzazioni, la confidenzialità dei dati non è conciliabile con l'indicazione concreta dei casi in cui i dati stessi non possono essere utilizzati. O i dati sono confidenziali, e allora non possono essere utilizzati, oppure non lo sono, e in questo caso il loro utilizzo può essere soggetto a limitazioni.