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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV

Peso per persona per la definizione del numero di posti e peso dei bagagli degli autoveicoli adibiti ad abitazione Testo vigente Proposta di modifica Allegato 9 Dimensioni interne dei veicoli determinanti Allegato 9 Dimensioni interne dei veicoli determinanti per stabilire il numero dei posti e calcolare il peso dei per stabilire il numero dei posti e calcolare il peso dei bagagli bagagli

2 Dimensioni determinanti 2 Dimensioni e carichi determinanti Numero 25 Numero 25

25 Peso per persona 25 Peso per persona e peso dei bagagli

Il peso determinante per persona, al fine di stabilire il nu- 251 Peso per persona

mero di posti dei passeggeri, è di 75 kg, tranne nei se- Il peso determinante per persona, al fine di stabilire il nuguenti casi: mero di posti dei passeggeri, è di 75 kg, tranne nei se-

- furgoncini 71 kg guenti casi:

- furgoncini con posti in piedi 68 kg

- scuolabus 40 kg - motoleggere a tre ruote 65 kg

- per gli autobus cfr. numero 321 - quadricicli leggeri a motore, quadricicli

a motore e tricicli a motore 65 kg - motoveicoli con carrozzino laterale 65 kg

- furgoncini 71 kg

- furgoncini con posti in piedi 68 kg

- scuolabus 40 kg

- per gli autobus cfr. numero 321

252 Peso dei bagagli degli autoveicoli adibiti ad abitazione Per gli autoveicoli adibiti ad abitazione il peso dei bagagli da rispettare è il seguente: a. 10 kg per ogni posto a sedere autorizzato, incluso quello del conducente; e

b. 10 kg per ogni metro di lunghezza del vei-

colo.

Disposizioni transitorie X Riguardo alle disposizioni di cui al numero 252 dell’allegato 9 relative al peso dei bagagli si applica il diritto previgente: a. fino al [30 settembre 2016] per l’approvazione del tipo di autoveicoli adibiti ad abitazione;

b. per la prima immatricolazione di autoveicoli adi-

biti ad abitazione importati o costruiti in Svizzera fino al 30 giugno 2017.

Commento

Il nuovo diritto europeo prevede all’allegato XI, appendice 1, punto 2.7.2 del regolamento (UE) n. 44/2014 un peso per persona di 65 kg per determinare il numero di posti passeggeri di motoleggere a tre ruote, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore.

In questo contesto l’articolo 139 capoverso 3 OETV è integrato come segue:

3 I sedili per conducente e passeggero devono essere applicati solidamente al telaio del veicolo. Al peso per

persona valido ai fini della definizione del numero di posti si applica l’allegato 9 numero 25.

Per gli autoveicoli adibiti ad abitazione (camper) il nuovo diritto europeo prevede all’allegato I parte A punto

2.6.4.1.2 del regolamento (UE) n. 1230/2012 riserve di massa utile per i bagagli, di cui si tiene conto suddividendo il numero 25 e introducendo una nuova disposizione (n. 252) per il peso dei bagagli dei camper.