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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Campanello non più obbligatorio per i velocipedi Testo vigente Proposta di modifica
Art. 218 Segnale di cambiamento di direzione, avvisa- Art. 218 Segnale di cambiamento di direzione, avvisa-
tore, dispositivo antifurto tore, dispositivo antifurto Abrogato Cpv. 1 e 2
1 I ciclisti possono portare sull’avambraccio fasce di ma- 1 I ciclisti possono portare sull’avambraccio fasce di mateteria riflettente o luci per segnalare i cambiamenti di dire- ria riflettente o luci per segnalare i cambiamenti di direzione. Questi dispositivi devono essere di colore bianco o zione. Questi dispositivi devono essere di colore bianco o giallo. giallo.
2 I velocipedi, esclusi quelli con un peso a vuoto, senza 2 I velocipedi, esclusi quelli con un peso a vuoto, senza conconducente, di 11 kg al massimo, devono essere muniti di ducente, di 11 kg al massimo, devono essere muniti di un un campanello con un suono ben percettibile; sono vietati campanello con un suono ben percettibile; sono vietati altri altri dispositivi avvisatori. dispositivi avvisatori.
Commento
Le biciclette da corsa erano finora esentate dall’obbligo di montare un campanello. Per fare la distinzione ci si basava sul peso del velocipede (bicicletta), il cui limite, fissato a 11 kg, non è tuttavia più attuale in considerazione dei materiali usati sempre più leggeri. Per questo motivo e in riferimento al principio Cassis de Dijon si dovrà rinunciare completamente all’obbligo del campanello per le biciclette.
Nota relativa al capoverso 1: la disposizione secondo cui i ciclisti possono indossare fasce riflettenti o luci non abbaglianti non costituisce una prescrizione relativa alla costruzione o all’equipaggiamento del veicolo e può pertanto essere abrogata.
Nota relativa alla rubrica dell’articolo 218: l’obbligo di dotare le biciclette di dispositivo antifurto è stato abrogato con la modifica dell’OETV del 2 marzo 2012, motivo per cui il termine «dispositivo antifurto» deve essere eliminato dalla rubrica.