Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/23: Messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura delle ferrovie negli anni 2017−2020 · 106 pagine
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Sezione 1: Oggetto, basi legali e condizioni quadro
Art. 1 Oggetto
1Conformemente all’articolo 28 dell’ordinanza del … 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF; RS
742.120), la presente Convenzione stabilisce in modo vincolante l’offerta di prestazioni e le relative indennità previste per il settore dell’infrastruttura dell’impresa negli anni 2017–2020.
2L’offerta di prestazioni si basa sull’offerta, vincolante e firmata in modo giuridicamente valido, presentata dall’impresa il [GG.MM.AAAA] secondo l’articolo 27 OCPF.
3In caso di contraddizioni tra singole disposizioni della presente Convenzione,
compresi gli allegati di cui all’articolo 32, e il contenuto dell’offerta di cui al capoverso 2, si applicano le disposizioni della Convenzione.
Art. 2 Basi legali
Le principali basi legali applicabili sono:
a. la legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) e, in
via sussidiaria, la legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) nonché il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220);
b. la legge federale del 21 giugno 2013 concernente il Fondo per il finanziamento
dell’infrastruttura ferroviaria (legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, LFIF; RS 742.140 / RU 2015 661);
c. l’ordinanza del … 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanzia-
mento dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF; RS 742.120);
d. l’ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria
(OARF; RS 742.122);
e. l’ordinanza dell’UFT del 14 maggio 2012 relativa all’ordinanza concernente
l’accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT);
f. la legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui
sussidi, LSu; RS 616.1);