Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/23: Messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura delle ferrovie negli anni 2017−2020 · 106 pagine

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v. indennità corrispondenti agli ammortamenti effettivi e ai costi non attivabili del

conto d’investimento, e

w. mutui senza interessi, rimborsabili condizionalmente, per il mantenimento della

qualità di cui all’articolo 5 capoverso 1 OCPF eccedente gli ammortamenti e i costi non attivabili.

2Non sono oggetto della presente Convenzione i mezzi finanziari accordati per ampliamenti dell’infrastruttura garantiti mediante convenzioni di attuazione di cui all’articolo 48f Lferr.

3I mezzi accordati nel quadro della presente Convenzione non possono essere impiegati per investimenti in impianti di trasbordo del trasporto combinato (TC), in binari di raccordo o in progetti d’agglomerato, già sostenuti mediante un finanziamento speciale della Confederazione.

4Per la delimitazione dettagliata dell’infrastruttura è determinante l’articolo 11.

Sezione 2: Obiettivi qualitativi e quantitativi

Art. 5 Garanzia della sicurezza

1L’impresa adegua in modo mirato il livello di sicurezza dei propri impianti all’evoluzione delle norme tecniche e delle prescrizioni sulla sicurezza vigenti in ambito ferroviario tenendo conto della sostenibilità economica e finanziaria come pure di tutti i rischi legati all’esercizio di un’infrastruttura ferroviaria. A questo proposito provvede in particolare a:

x. garantire un’elevata protezione contro le collisioni di treni e i deragliamenti;

y. garantire la sicurezza del personale, soprattutto nelle aree di lavoro;

z. adempiere, nell’ambito del mantenimento della qualità, i requisiti della direttiva

UFT del 10 agosto 2009 (Sicurezza per le gallerie ferroviarie in servizio) entro la fine del 2019 o entro il termine concordato con l’UFT; ciò sulla base del programma presentato dalle imprese, ossia delle misure e delle scadenze in esso contenute, tenendo altresì conto della valutazione dell’UFT;

aa. garantire la sicurezza dei viaggiatori, in particolare nelle aree di accesso e di

attesa dei marciapiedi;