Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/23: Messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura delle ferrovie negli anni 2017−2020 · 106 pagine

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1. il contributo di copertura per il traffico regionale viaggiatori: l’8 per cento del ricavo determinante dei servizi di trasporto,

2. il contributo di copertura per il traffico viaggiatori a lunga distanza: con riserva della modifica della concessione da effettuare, il 13,5 per cento del ricavo determinante dei servizi di trasporto (in base alla concessione per il traffico a lunga distanza delle FFS n. 584),

3. la fornitura di energia alle imprese di trasporto ferroviario (ITF) non deve generare costi non coperti nel settore dell’infrastruttura. Se i ricavi delle ferrovie a corrente continua non sono sufficienti, occorre richiedere previamente e per tempo all’UFT l’approvazione di un prezzo dell’energia diverso da quello previsto dall’OARF-UFT (art. 3 cpv. 2 OARF-UFT);

s. altre condizioni quadro finanziarie:

4. [contributi di compensazione FFS Immobili; computo dei vantaggi ZVV; eventuali contributi di terzi per richieste supplementari ecc.]

t. altre condizioni quadro:

[testo modello per le imprese interessate; adattare la formulazione alla situazione della cassa pensioni dell’impresa] La cassa pensioni dell’impresa presenta al 31 dicembre 2015 un grado di copertura del XX per cento. In base alle condizioni quadro oggi note e in considerazione delle prospettive congiunturali incerte nonché della volatilità dei mercati finanziari, il finanziamento delle rendite e

l’aumento del grado di copertura al 100 per cento entro XX anni senza ulteriori misure di risanamento sono garantiti. Nel caso in cui sia riscontrata un’ulteriore grave insufficienza del grado di copertura, ossia se quest’ultimo risulta inferiore al 90 per cento, il consiglio di fondazione decide in merito a misure di risanamento paritetiche. In considerazione della situazione esistente alla fine del 2016, non sono state avviate o previste misure.

Art. 4 Delimitazione dei finanziamenti

1Con la presente Convenzione dal 2017 al 2020 la Confederazione accorda per l’infrastruttura ferroviaria di cui all’articolo 62 capoverso 1 Lferr mezzi finanziari secondo le seguenti modalità:

u. indennità per i costi d’esercizio non coperti pianificati (gestione dell’esercizio e

manutenzione) e per gli ammortamenti diretti del conto economico,