Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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le specialità (ES, secondo l’art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal) né nell’elenco dei medicamenti con tariffa (EMT, secondo l’art. 52 cpv. 1 lett. a n. 2 LAMal), entrambi gestiti dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);

- sottopone al Consiglio federale proposte riguardanti la presa a carico delle spese per provvedimenti sanitari destinati direttamente all’integrazione nella vita professionale (secondo l’art. 12 LAI);

- esamina i casi complessi.

Per l’adempimento di questi compiti l’UFAS avrà la possibilità di ricorrere a mandati esterni. Verranno trattati i temi sollevati dagli uffici AI, dai Servizi medici regionali oppure dai fornitori di prestazioni.

Le sinergie e l’«unità di dottrina» con l’AOMS saranno garantite nel modo seguente:

- sulle questioni di principio, l’UFAS prepara i dossier di domanda e li trasmette all’UFSP (occorre prevedere una o due domande l’anno); le domande sono sottoposte alla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF). La Commissione delibera in merito e formula raccomandazioni all'indirizzo del DFI.

- i medicamenti e le sostanze la cui presa a carico rientra nell’ambito della LAMal sono trattati dalla Commissione federale dei medicamenti (CFM). L'UFSP decide in merito al rimborso di medicamenti e alla loro ammissione nell'ES, la CFM ha funzione consultiva ed emette una raccomandazione. Per quanto riguarda l'elenco dei medicamenti con tariffa (allegato 4 dell'OPre) l'autorità decisionale è il DFI;

- l’UFAS formula le raccomandazioni concernenti l’elenco dei farmaci per infermità congenite (EFIC; art. 52 cpv. 2 LAMal) e le trasmette all’UFSP per conoscenza.

Per il rimborso dei medicamenti fuori indicazione l’AI applica si basa per analogia sui criteri dell’AOMS di cui agli articoli 71a e 71b dell’ordinanza del 27 giugno 199530 sull’assicurazione malattie (OAMal).

1.2.1.3 Rafforzamento della gestione strategica e della gestione dei casi nell’ambito dei provvedimenti sanitari

Le summenzionate modifiche di legge devono essere accompagnate da un rafforzamento del coordinamento e della gestione dei casi attuabile a livello di ordinanza e di istruzioni. Le necessità di intervento riguardano segnatamente l’eccessivo margine di manovra concesso ai fornitori di prestazioni e la scarsa chiarezza che regna riguardo ai criteri di rimborso. In concreto, vanno attuate le seguenti misure:

- concentrazione delle conoscenze specialistiche in ambito medico e tariffale per attenuare le differenze tra Cantoni creando centri di competenza specializzati regionali (ad es. in materia di neuropediatria, psichiatria infantile e giovanile e altri centri di medicina specializzata) o facendo capo a servizi esterni per la valutazione di casi complessi;

- accelerazione della procedura;

30 RS 832.102