Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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alcun elenco positivo. Presuppone invece implicitamente che le prestazioni diagnostiche e terapeutiche siano da considerare come prestazioni obbligatorie (principio di fiducia). Se una prestazione non soddisfa più o soddisfa solo a determinate condizioni i tre criteri summenzionati, il DFI stabilisce che i relativi costi non sono assunti o lo sono soltanto a determinate condizioni (art. 33 LAMal).
Tariffe e controllo dell’economicità delle prestazioni
A seguito delle lacune constatate dal Tribunale amministrativo federale (TAF) a fine 201429, è prevista l’introduzione nell’ambito dell’AI dei principi applicabili all’ordinamento tariffale e al calcolo dei costi per la remunerazione delle prestazioni:
- competenza del Consiglio federale di stabilire una struttura tariffale in caso di fallimento delle trattative per la conclusione di una convenzione (art. 27 cpv. 4 AP-LAI); predisposizione degli strumenti economici a tal fine necessari (art. 27 cpv. 2 AP-LAI);
- introduzione della possibilità di accertare abusi tariffari da parte dei fornitori di prestazioni di cura e di esigere la restituzione di rimunerazioni ottenute indebitamente, come già previsto dalla LAMal (art. 27biscpv. 1 AP-LAI);
- obbligo, per i fornitori di prestazioni, di allestire fatture dettagliate contenenti tutte le informazioni utili e di trasmettere i documenti necessari per il controllo delle fatture (p. es. tramite il Minimal Clinical Dataset per gli Swiss Diagnosis Related Groups [SwissDRG]), onde consentire un miglior controllo delle stesse. Anche l’assicurato deve ricevere per controllo una copia della fattura (art. 27terAP-LAI);
- introduzione di una protezione tariffale che impedisca ai fornitori di prestazioni di fatturare all’assicuratore o all’assicurato importi aggiuntivi al di fuori della convenzione, vale a dire di stabilire le tariffe a propria discrezione (art. 27quaterAP-LAI).
Competenze del Consiglio federale
Al Consiglio federale è data facoltà di disciplinare le condizioni per l'assunzione delle spese per le prestazioni mediche previste agli articoli 12 e 13 LAI. Con l’articolo 14terviene introdotta una nuova disposizione in tal senso.
Compiti dell’UFAS
Le questioni relative ai provvedimenti sanitari d’integrazione dell’AI (delimitazione, applicazione uniforme del diritto ecc.), i lavori preliminari in vista dell’adeguamento dell’elenco delle infermità congenite e l’aggiornamento della circolare sui provvedimenti d’integrazione (CPIP) sono di spettanza dell’UFAS.
In dettaglio, l’UFAS adempie i compiti seguenti:
- esamina per il DFI o il Consiglio federale nuove infermità congenite il cui trattamento deve essere preso a carico dall’AI (secondo l’art. 13 LAI);
- sottopone al Consiglio federale proposte riguardanti la presa a carico dei medicamenti fuori indicazione (Off Label Use, i quali comprendono anche i medicamenti orfani o «Orphan Drugs»), che non figurano né nell’elenco del-
29 Sentenza del TAF C-529/2012 del 10.12.2014