Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

Le attività di revisione serviranno ad allestire un elenco delle infermità congenite rispondente ai seguenti criteri:

- l’elenco dovrà contenere diagnosi (anziché gruppi di malattie);

- esso dovrà corrispondere alla nomenclatura attuale;

- i vari gruppi di malattie dovranno essere chiaramente delimitati gli uni rispetto agli altri;

- in caso di bisogno, per determinate patologie saranno aggiunti criteri quali ad esempio la gravità, l’estensione o le caratteristiche funzionali (ad es. fissura sterni congenita – IC 162 – schisi completa);

- le malattie rare dovranno essere considerate per quanto possibile.

Il primo passo consisterà nell’individuare le infermità congenite da eliminare dall'elenco. In seguito si tratterà di apportare le precisazioni e i complementi necessari. Il terzo passo consisterà invece nel conferire una struttura più coerente al sistema di classificazione. Nell’elenco figureranno per quanto possibile patologie precise e gruppi di patologie correlate, definiti tenendo conto della classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (CIM-10)27. Tale classificazione non sarà comunque ripresa alla lettera in tutti gli aspetti. Il riferimento alla CIM-10 consentirà però di basare l’elenco su una nomenclatura riconosciuta a livello internazionale e di procedere a confronti statistici.

1.2.1.2 Adeguamento delle prestazioni ai criteri dell’assicurazione malattie

Aumento dei costi nell’ambito dei provvedimenti sanitari

L’analisi dei dati riguardanti i provvedimenti sanitari ha messo in luce che per alcune patologie, quali ad esempio l’autismo, si registra un aumento di gran lunga superiore alla norma del numero di beneficiari. Si constata un incremento anche del volume delle prestazioni. Nel proprio rapporto, il CDF sottolinea che in questo settore manca un coordinamento da parte dell’UFAS. Inoltre, l’autonomia di cui godono gli uffici AI genera differenze di prassi e le basi legali sui criteri applicabili all'assunzione delle spese per i provvedimenti sanitari sono insufficienti.

Nell’ambito dei provvedimenti sanitari, l’AI funge da assicurazione malattie senza disporre però di un opportuno quadro legale:

- secondo l’articolo 13 LAI, l'AI assume i «provvedimenti sanitari necessari» per la cura delle infermità congenite, ma la legge non stabilisce in nessun punto che cosa si debba intendere per «necessario». I criteri menzionati all’articolo 2 capoverso 3 OIC, secondo cui sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un’infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico, non sono sufficientemente inequivocabili;

27 Cfr. www.bfs.admin.ch > Infoteca > Nomenclature > Classificazione internazionale delle malattie.