Progetto

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Art. 10 Diritto di messa a disposizione delle interpretazioni o esecuzioni fissate

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Art. 11 Diritto di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico

1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive.

2. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI, dichiarare che, invece del diritto di autorizzazione di cui al paragrafo 1, intende stabilire un diritto a un compenso equo per l'utilizzazione diretta o indiretta delle interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive per la radiodiffusione o per la comunicazione al pubblico. Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, le condizioni di esercizio del diritto a un compenso equo.

3. Ciascuna Parte contraente può dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l'applicazione in altri modi o che non ne applicherà alcuna.

Art. 12 Cessione dei diritti

1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere nella propria legislazione che, una volta che l’artista interprete o esecutore abbia dato il consenso alla fissazione della sua interpretazione o esecuzione su una fissazione audiovisiva, i diritti esclusivi di autorizzazione di cui agli articoli da 7 a 11 siano detenuti o esercitati dal produttore della fissazione audiovisiva o gli siano ceduti, fatto salvo un eventuale contratto in senso contrario concluso tra l'artista interprete o esecutore e il produttore della fissazione audiovisiva ai sensi della legislazione nazionale.

2. Per quanto riguarda le fissazioni audiovisive prodotte ai sensi della legislazione nazionale, le Parti contraenti possono imporre che il consenso sia prestato o il contratto sia concluso in forma scritta e firmato da entrambe le parti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

3. A prescindere dalla cessione dei diritti esclusivi di cui sopra, la legislazione nazionale o gli accordi individuali, collettivi o di altra natura possono conferire all'artista interprete o esecutore il diritto a ricevere una tassa di licenza o un equo compenso per tutte le eventuali utilizzazioni dell'interpretazione o esecuzione, secondo quanto previsto nel presente trattato, anche per quanto riguarda gli articoli 10 e 11.

Art. 13 Limitazioni e eccezioni

1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere nella propria legislazione, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, limitazioni o eccezioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche.

2. Le Parti contraenti impongono le limitazioni o le eccezioni ai diritti contemplati dal presente trattato soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica delle interpretazioni o esecuzioni e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'artista interprete o esecutore.

Art. 14 Durata della protezione

La durata della protezione da concedere agli artisti interpreti o esecutori in base al presente trattato non potrà essere inferiore a un periodo di 50 anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui l'interpretazione o l'esecuzione è stata fissata.

Art. 15 Obblighi in materia di misure tecnologiche

Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione delle misure tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori ai fini dell'esercizio dei diritti contemplati dal present e trattato e aventi lo scopo di impedire che vengano commessi, nei confronti delle loro interpretazioni o esecuzi oni, atti non autorizzati dai suddetti artisti o vietati per legge.

Art. 16 Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti

1. Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro chiunque compia deliberatamente uno degli atti sottoindicati sapendo o, in sede di procedimento civile, dovendo ragionevolmente sapere che il suo agire può indurre, consentire, facilitare o occultare una violazione dei diritti contemplati dal presente trattato:

i. rimuovere o alterare qualunque informazione elettronica sulla gestione dei diritti, senza previo consenso;

ii. distribuire, importare a fini di distribuzione, radiodiffondere, comunicare o mettere a disposizione del pubblico, senza previo consenso, interpretazioni o esecuzioni ovvero esemplari di interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, sapendo che ne sono state rimosse o alterate, senza autorizzazione, informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti.

2. Ai fini del presente articolo, per informazioni sulla gestione dei diritti si intende qualunque informazione che identifichi l'artista interprete o esecutore, l'interpretazione o esecuzione o il titolare di diritti sull'interpretazione o esecuzione, ovvero qualunque informazione circa le condizioni di utilizzazione dell'interpretazione o esecuzione e qualunque numero o codice che racchiuda tali informazioni, qualora anche una sola di queste figuri su un esemplare dell'interpretazione o esecuzione fissate su una fissazione audiovisiva.