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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 8 pagine

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Art. 3 Beneficiari della protezione

1. Le Parti contraenti accordano la protezione contemplata dal presente trattato agli artisti interpreti o esecutori che siano cittadini di altre Parti contraenti.

2. Ai sensi del presente trattato gli artisti interpreti o esecutori che non sono cittadini di una delle Parti contraenti ma che hanno residenza abituale nel territorio di una Parte contraente sono equiparati ai cittadini della Parte contraente.

Art. 4 Trattamento nazionale

1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini di altre Parti contraenti lo stesso trattamento da essa accordato ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi specificamente riconosciuti dal trattato e al diritto a un'equa remunerazione di cui all'articolo 11.

2. Le Parti contraenti hanno la facoltà di limitare la portata e la durata della protezione accordata ai cittadini di un'altra Parte contraente ai sensi del paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti di cui all'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del presente Trattato, ai diritti di cui i propri cittadini godono nell'altra Parte contraente.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica a una Parte contraente laddove l'altra Parte contraente si avvalga delle riserve ammesse dall'articolo 11 paragrafo 3, né si applica a una Parte contraente laddove essa stessa si avvalga della riserva.

Art. 5 Diritti morali

1. Indipendentemente dai diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di tali diritti, l'artista interprete o esecutore conserva il diritto, per quanto riguarda le interpretazioni o esecuzioni dal vivo o fissate su fissazioni audiovisive:

i. di rivendicare la paternità delle sue interpretazioni o esecuzioni, salvo che l'omissione sia dettata dal modo d'uso dell'interpretazione o esecuzione stessa, e

ii. di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione delle sue interpretazioni o esecuzioni che rechi pregiudizio alla sua reputazione, tenendo debito conto della natura delle fissazioni audiovisive.

2. I diritti riconosciuti all'artista interprete o esecutore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazi one della Parte contraente in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, le Parti contraenti la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente trattato o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni che assicurano la protezione, dopo la morte dell'artista interprete o esecutore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza del paragrafo precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell'artista.

3. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legislazione della Parte contraente in cui la protezione è richiesta.

Art. 6 Diritti patrimoniali degli artisti interpreti o esecutori sulle interpretazioni o esecuzioni non fissate

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare, per quanto riguarda le loro interpretazioni o esecuzioni:

i. la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro interpretazione o esecuzione non fissata, salvo quando si tratti di un'interpretazione o esecuzione già radiodiffusa;

ii. la fissazione della loro interpretazione o esecuzione non fissata.

Art. 7 Diritto di riproduzione

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, in qualsiasi maniera e forma.

Art. 8 Diritto di distribuzione

1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'origin ale delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive o di esemplari dello stesso, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.

2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale dell'interpretazione o esecuzione fissata o di esemplari dello stesso, con il consenso dell'artista, esauriscono il diritto di cui al paragrafo 1.

Art. 9 Diritto di noleggio

1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio a scopo di lucro dell'originale dell e loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive o di esemplari dello stesso, a norma della legislazione nazionale delle Parti contraenti, anche dopo la loro distribuzione ad opera o con il consenso dell'artista.

2. Le Parti contraenti sono esentate dall'obbligo di cui al paragrafo 1, a meno che il noleggio a scopo di lucro non abbia dato luogo a una diffusa riproduzione di tali fissazioni che comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione degli artisti interpreti o esecutori.