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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 8 pagine

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Dichiarazioni concordate

In merito all'art. 1

Resta inteso che nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i diritti o gli obblighi sanciti dal Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) o la loro interpretazione e resta altresì inteso che il paragrafo 3 non istituisce alcun obbligo a carico delle Parti contraenti del presente trattato di ratificare il WPPT o di aderirvi o di conformarsi a una qualsiasi delle sue disposizioni.

In merito all'art. 1 par. 3

Resta inteso che le Parti contraenti che sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) riconoscono tutti i principi e gli obiettivi dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) e considerano che nessuna disposizione del presente trattato pregiudica le disposizioni dell'Accordo TRIPS, ivi comprese, senza limitarsi però ad esse, le disposizioni relative alle pratiche anticoncorrenziali.

In merito all'art. 2 lett. a

Resta inteso che la definizione di «artisti interpreti o esecutori» include le persone che interpretano o eseguono un'opera letteraria o artistica creata o fissata per la prima volta nel corso di un'interpretazione o esecuzione.

In merito all'art. 2 lett. b

Si conferma che la definizione di «fissazione audiovisiva» di cui all'articolo 2 lettera b non pregiudica l'articolo 2 lettera c del WPPT.

In merito all'art. 5

Ai fini del presente trattato e fatti salvi altri eventuali trattati, resta inteso che, tenuto conto della natura delle fissa zioni audiovisive e della loro produzione e distribuzione, le modifiche di un'interpretazione o esecuzione nel quadro dell'uso normale della stessa, quali montaggio, compressione, doppiaggio o formattazione, con mezzi o in formati esistenti o nuovi, e che rientrano nell'uso autorizzato dall'artista interprete o esecutore, non costituiscono modificazione ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 punto ii. I diritti di cui all'articolo 5 paragrafo 1 punto ii riguardano unicamente le modificazioni che rechino obiettivamente grave pregiudizio alla reputazione dell'artista interprete o esecutore. Resta inoltre inteso che il semplice uso di tecnologie o mezzi di comunicazione nuovi o modificati non costituisce di per sé una modificazione ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 punto ii.

In merito all'art. 7

Il diritto di riproduzione sancito dall'articolo 7 e le eccezioni di cui all'articolo 13 si applicano di diritto all'ambiente digitale, in particolare all'utilizzazione di interpretazioni ed esecuzioni in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su sup porto elettronico di interpretazioni o esecuzioni protette in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi dell'articolo citato.

In merito agli art. 8 e 9

Per «originale o esemplari dello stesso» oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi dei suddetti articoli si intendono esclusivamente copie fissate che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili.

In merito all'art. 13

La dichiarazione concordata in merito all'articolo 10 (Limitazioni e eccezioni) del Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT) si applica, in quanto compatibile, anche all'articolo 13 (Limitazioni e eccezioni) del presente trattato.

In merito all'art. 15 in combinato disposto con l'art. 13

Resta inteso che nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una Parte contraente di adottare le misure efficaci che si rendano necessarie per assicurare che un beneficiario possa valersi delle limitazioni e eccezioni previste dalla legislazi one nazionale della Parte contraente, conformemente all'articolo 13, laddove a un'interpretazione o esecuzione audiovisiva siano state applicate misure tecnologiche e il beneficiario abbia per legge accesso all'interpretazione o all'esecuzione in oggetto, nei casi in cui i titolari dei diritti non abbiano adottato misure adeguate ed efficaci in relazione alla predetta interpretazione o esecuzione per consentire al beneficiario di valersi delle limitazioni e eccezioni previste dalla legislazione nazionale della Parte contraente. Fatta salva la tutela giuridica di un'opera audiovisiva su cui sia fissata un'interpretazione o esecuzione, resta altresì inteso che gli obblighi di cui all'articolo 15 non sono applicabili alle interpretazioni o esecuzioni non protette o non più protette ai sensi della legislazione nazionale che dà attuazione al presente trattato.

In merito all'art. 15

Come nel WPPT, l'espressione «misure tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori» deve essere interpretata in senso lato e riferita anche alle persone che agiscono per conto degli artisti interpreti o esecutori, ossia i rappresentanti, i licenziatari o i successori giuridici, i produttori, i prestatori di servizi e le persone che lavorano nel settore della comunicazione o della radiodiffusione che utilizzano le interpretazioni o esecuzioni sulla base di una debita autorizzazione.

In merito all'art. 16

La dichiarazione concordata in merito all'articolo 12 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del WCT si applica, in quanto compatibile, anche all'articolo 16 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del presente trattato.

24 giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: