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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 8 pagine
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Art. 17 Formalità
Il godimento e l'esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato non sono soggetti a formalità alcuna.
Art. 18 Riserve e notifiche
1. Fatto salvo l'articolo 11 paragrafo 3, non sono ammesse riserve al presente trattato.
2. Le notifiche ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 2 o dell'articolo 19 paragrafo 2 possono essere effettuate negli strumenti di ratifica o di adesione, e la data di efficacia della notifica coincide con quella di entrata in vigore del presente trattato per la Parte contraente che l'ha effettuata. Tali notifiche possono essere effettuate in tempi successivi, nel qual caso hanno effetto tre mesi dopo il ricevimento da parte del direttore generale dell'OMPI o a una data successiva indicata nella notifica.
Art. 19 Efficacia temporale
1. Le Parti contraenti accordano la protezione prevista dal presente trattato alle interpretazioni o esecuzioni fissate esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato e a tutte le interpretazioni o esecuzioni che abbiano luogo dopo che il trattato stesso è entrato in vigore per ciascuna Parte contraente.
2. In deroga al paragrafo 1, una Parte contraente può dichiarare in una notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI che non applicherà le disposizioni degli articoli da 7 a 11, o una o più di esse, alle interpretazioni o esecuzioni fissate esistenti al momento dell'entrata in vigore del trattato stesso nei confronti di tale Parte. In relazione a tale Part e contraente, le Parti contraenti hanno la facoltà di limitare l'applicazione dei predetti articoli alle interpretazioni o esecuzioni che abbiano avuto luogo dopo che il trattato stesso è entrato in vigore nei confronti di tale Parte.
3. La protezione prevista dal presente trattato non pregiudica eventuali atti commessi, accordi conclusi o diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente trattato per ciascuna Parte contraente.
4. Le Parti contraenti possono stabilire nella legislazione nazionale disposizioni transitorie a norma delle quali le persone che prima dell'entrata in vigore del presente trattato hanno compiuto atti legittimi in relazione a interpretazioni o esecuzioni possono compiere, per le stesse interpretazioni o esecuzioni, atti entro i limiti dei diritti di cui all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 11 dopo l'entrata in vigore del presente trattato per le rispettive Parti contraenti.
Art. 20 Applicazione dei diritti
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l'applicazione del trattato stesso.
2. Le Parti contraenti garantiscono che le loro legislazioni prevedano adeguate procedure di applicazione in modo da consentire l'adozione di provvedimenti efficaci contro qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente trattato, ivi compresi rimedi rapidi per impedire violazioni e rimedi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni.
Art. 21 Assemblea
1. a) Le Parti contraenti hanno un'assemblea.
b) Ciascuna Parte è rappresentata nell'assemblea da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l'ha designata. L'assemblea può chiedere che l'OMPI fornisca l'assistenza finanziaria necessaria ad agevolare la partecipazione di delegazioni di Parti contraenti considerate Paesi in via di sviluppo, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che sono Paesi in transizione verso un'economia di mercato.
2. a) L'assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo nonché l'applicazione del presente
trattato.
b) L'assemblea adempie la funzione assegnatale dall'articolo 23 paragrafo 2 concernente i requisiti per l'adesione di talune organizzazioni intergovernative.
c) L'assemblea convoca le conferenze diplomatiche di revisione del presente trattato e impartisce al Direttore generale dell'OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze.
3. a) Ciascuna Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio.
b) Ciascuna Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono Parti del presente trattato. Nessuna siffatta organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, ove uno solo dei suoi membri eserciti il diritto di voto e viceversa.
4. L'assemblea si riunisce su convocazione del direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo dell'assemblea generale dell'OMPI.
5. L'assemblea si adopera per prendere le decisioni di comune accordo e adotta il suo regolamento interno, riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del presente trattato, alla maggioranza necessaria per deliberare sulle varie decisioni.
Art. 22 Ufficio internazionale
L'Ufficio internazionale dell'OMPI assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente trattato.