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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine
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1 L’UFAG procede a un’ispezione annuale presso gli organismi di certificazione autorizzati in Svizzera conformemente agli articoli 19 e 19a, nella misura in cui ciò non sia garantito nel quadro dell’accreditamento.
2 Controlla segnatamente se l’organismo di certificazione dispone di una procedura e di modelli scritti e se li utilizza per i compiti seguenti:
a. attuazione di una strategia basata sui rischi per il controllo delle aziende,
b. scambio di informazioni con altri organismi di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive,
c. applicazione e monitoraggio delle misure adottate in virtù dell’articolo 21a capoverso 5 nel caso di irregolarità o infrazioni,
d. rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati.
Art. 21c Esecuzione da parte dei Cantoni
1 L’esecuzione della Sezione 3 secondo la legislazione sulle derrate alimentari spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari.
2 Essi segnalano all’UFAG, agli organismi di certificazione e ai raggruppamenti le irregolarità constatate.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2017.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, …
Il cancelliere della Confederazione, …