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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 1bise 2
1bis La quota di cui al capoverso 1 deve essere soddisfatta separatamente per ognuno dei seguenti ambiti:
a. sulla superficie agricola utile entro una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale;
b. sulla superficie agricola utile oltre una distanza di percorso di 15 km dal centro aziendale.
2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–k, n e p e di cui all’allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi sono di proprietà del gestore o in affitto.
Art. 17 cpv. 2 e 3
Abrogati
Art. 36 Periodo di calcolo e rilevazione degli effettivi di animali determi-
nanti
1 Per il calcolo dell’effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° settembre dell’anno precedente al 31 agosto dell’anno di contribuzione.
2 Per il calcolo del carico di aziende d’estivazione e di aziende con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:
RS ..........
1 RS 910.13
2016 –......