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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine

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Titolo dopo l’articolo 82

Sezione 4: Contributo per l’equipaggiamento di irroratrici con un sistema

di risciacquo a ciclo dell’acqua di risciacquo separato per la pu-

lizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitisanitari

Art 82a

1 Per l’equipaggiamento di irroratrici di pieno campo e atomizzatori esistenti e nuovi con un sistema di risciacquo a ciclo dell’acqua di risciacquo separato è versato un contributo unico per irroratrice, se

a. il sistema di risciacquo risciacqua l’interno dell’irroratrice mediante una pompa supplementare e ugelli di pulizia;

b. dall’inizio alla fine del processo di risciacquo non viene effettuata alcuna regolazione manuale e il processo di risciacquo avviene autonomamente.

2 I contributi sono versati fino al 2022.

Art. 97 cpv. 1, frase introduttiva

1 Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 20135 sul coordinamento dei controlli (OCoC) il gestore deve presentare entro il 30 settembre precedente l’anno di contribuzione all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove hanno sede, la notifica concernente:

Art. 98 cpv. 3 lett. d n. 1

3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

d. per i contributi d’estivazione:

1. la categoria e il numero di animali estivati, eccetto gli animali della specie bovina e i bufali nonché gli animali della specie equina;

Art. 99 Termini di domanda e scadenze

1 La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d’estivazione, va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. Il dato sugli effettivi determinanti degli altri animali da reddito va presentato all’autorità designata dal Cantone competente tra il 1° e il 30 settembre.

2 La domanda per ottenere contributi nella regione d’estivazione va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 1° e il 30 settembre.

3 Nell’ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2 i Cantoni possono fissare un termine di domanda nonché un termine per la presentazione dei dati sugli effettivi determinanti degli altri animali da reddito.

5 RS 910.15