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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine

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a. per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali della specie equina: l’anno di contribuzione fino al 31 ottobre;

b. per gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo: l’anno di contribuzione.

3 L’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.

4 Il gestore dell’azienda notifica:

a. l’effettivo degli altri animali da reddito al 1° gennaio dell’anno di contribuzione all’atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti;

b. l’effettivo degli altri animali da reddito calcolato in virtù dell’articolo 37 capoverso 2 entro il 30 settembre dell’anno di contribuzione.

5 Il gestore dell’azienda d’estivazione o dell’azienda con pascoli comunitari notifica l’effettivo degli altri animali da reddito di cui all’articolo 98 capoverso 3 lettera b all’atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.

Art. 37 cpv. 1 e 4

1 Per il calcolo dell’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.

4Abrogato

Art. 41 cpv. 3bis e 3ter

Abrogati

Art. 55 cpv. 1, frase introduttiva, 1bis, frase introduttiva e 8

1 I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:

1bis I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi di proprietà o in affitto:

8 I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono limitati in base al carico effettivo. Art. 57 cpv. 3

3 Se le aliquote di contribuzione (contributo del livello qualitativo I o II) vengono ridotte, il gestore può rinunciare all’ulteriore partecipazione nell’anno della riduzione delle aliquote.

Art. 62 cpv. 3bis

3bis Se le aliquote di contribuzione (contributo per l’interconnessione, contributo del livello qualitativo I o II) vengono ridotte, il gestore può rinunciare all’ulteriore partecipazione nell’anno della riduzione delle aliquote.