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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine

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Ordinanza sulla terminologia agricola 910.91

Art. 11 Azienda detentrice di animali

1 Per aziende detentrici di animali s’intendono le stalle e le installazioni, eccetto i ricoveri per i pascoli, destinate alla detenzione regolare di animali nell'azienda e nell’azienda d’estivazione o nell’azienda con pascoli comunitari.

2 Un’unica azienda detentrice di animali comprende:

a. per le aziende: tutte le stalle e installazioni entro una distanza di 6 km al massimo;

b. per le aziende d’estivazione e le aziende con pascoli comunitari: tutte le stalle e le installazioni dell’azienda d’estivazione o dell’azienda con pascoli comunitari.

3 In alcuni casi i Cantoni possono decidere che fanno parte dell’azienda detentrice di animali anche le stalle e le installazioni oltre una distanza di 6 km.

4 Se in un’azienda vi sono stalle e installazioni situate sul territorio di più Cantoni, si considera che per ogni Cantone vi sia un’azienda detentrice di animali, in deroga al capoverso 2. I Cantoni interessati possono decidere se si tratta di un’unica azienda detentrice di animali.

Art. 12 Comunità aziendale settoriale

Vi è una comunità aziendale settoriale se:

a. più aziende tengono in comune animali da reddito o gestiscono congiuntamente una parte delle loro attività;

b. la collaborazione e la ripartizione delle superfici e degli animali sono disciplinate in un contratto scritto;

c. i gestori delle aziende coinvolte lavorano per la comunità aziendale settoriale;

d. i centri delle aziende coinvolte sono situati entro una distanza stradale di 15 km al massimo; e

e. ciascuna delle aziende coinvolte, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0,20 USM.

Art. 19 cpv. 7

7 È considerata come una superficie permanentemente inerbita anche una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.

Art. 30a Verifica del riconoscimento

1 I Cantoni verificano periodicamente se le aziende e le comunità adempiono ancora le condizioni. Se ciò non è il caso, revocano il riconoscimento, sia esso formale o tacito. Il Cantone stabilisce la data in cui la revoca prende effetto.

2 I Cantoni verificano il riconoscimento delle comunità, in particolare in caso di cambiamento dei gestori coinvolti nonché di modifica dei rapporti di proprietà dopo