Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 18 pagine

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Rapporto concernente i risultati dell’indagine conoscitiva - Pacchetto d'ordinanze autunno 2015

le disposizione d'esecuzione (p.es. manuale del registro, catalogo delle caratteristiche). Ritengono che per l'esecuzione del diritto sulle epizoozie sia importante concedere sufficiente tempo ai Cantoni per attuare la modifica. Inoltre, deve essere garantito che le aziende detentrici di animali ubicate in un luogo diverso dal centro aziendale vengano notificate con le coordinate esatte e registrate nei sistemi informatici. 7 Cantoni, PSS, CCA, PIOCH, Pro Natura e altre organizzazioni sono contrarie allo stralcio. Sono del parere che con il termine unità di produzione si possa illustrare chiaramente la fattispecie in loco. Stralciandolo non si otterrebbe alcuna semplificazione.

Per ogni stalla servirebbe un numero BDTA. Le unità di produzione, inoltre, erano state integralmente registrate su mandato della Confederazione, comportando un considerevole dispendio, affinché potessero essere trasmesse senza errori al registro federale a partire dal 2016. Eliminandole sarebbe necessario riassegnare nuovi codici e ID. Nel complesso nei pareri si afferma che lo stralcio del termine unità di produzione non comporterebbe una semplificazione amministrativa, bensì un ulteriore dispendio e incertezze. Per tali ragioni non si procede allo stralcio.

Esso comporterebbe altresì investimenti aggiuntivi per i sistemi informatici e le interfacce dei sistemi cantonali. Rinunciando allo stralcio delle unità di produzione decadono anche le relative modifiche degli articoli 11 e 30a. Un’eventuale modifica futura dovrebbe essere elaborata e coordinata tra i registri centrali di AGIS e la BDTA coinvolgendo anche gli organi preposti all’esecuzione della LAgr e del diritto sulle epizoozie.

Considerata la rinuncia a una nuova modifica della norma sui coniugi ovvero alla sua totale abrogazione, decadono interamente le modifiche degli articoli 2 e 6 proposte nell’indagine conoscitiva. La soppressione della norma sui coniugi è respinta da 6 Cantoni. Altri 6 e CDCA sottolineano che la soppressione della norma potrebbe comportare una disomogeneità nell’esecuzione e chiedono pertanto di chiarire la situazione a livello di ordinanza o nelle spiegazioni. Sulla base dei riscontri ricevuti dai Cantoni e considerato che la norma vigente è stata introdotta soltanto nel 2016, si rinuncia alla modifica. Il testo vigente consente di gestire due aziende, se queste sono portate nella convivenza come aziende già esistenti riconosciute e se continuano a essere gestite come aziende autonome e indipendenti. Le aziende possono essere portate anche in un secondo tempo in una convivenza già esistente.

La modifica della definizione dell’azienda detentrice di animali è appoggiata dalle organizzazioni contadine. 8 Cantoni e ASVC ribadiscono che il riferimento all’ubicazione dovrebbe rimanere visibile nei sistemi di dati nonostante lo stralcio del termine unità di produzione e che i Cantoni dovrebbero avere sufficiente tempo per l’attuazione. Inoltre ritengono che si debba mantenere la formulazione esistente secondo cui il centro di un’azienda detentrice di animali e le altre stalle in un raggio di 3 chilometri fanno parte dell’azienda. La norma sulla distanza proposta (6 km) non sarebbe fattibile concretamente. 4 Cantoni, PS, PIOCH, Prométerre, ProNatura, WWF Svizzera e BirdLife Svizzera respingono completamente la modifica. Siccome viene mantenuto il termine unità di produzione, si rinuncia alla modifica della definizione dell’azienda detentrice di animali.

La suddivisione dei coefficienti USM in base alla declività è approvata. Le organizzazioni contadine chiedono che il coefficiente per le zone declive con pendenza dal 35 al 50 per cento sia mantenuto a 0,03 USM l’ettaro. Non si entra nel merito di tale richiesta perché con il coefficiente di 0,54 USM per zone declive con pendenza superiore al 50 per cento nel complesso si ha una ponderazione maggiore delle zone in forte pendenza.

Le organizzazioni contadine sono favorevoli alle semplificazioni nella definizione della comunità aziendale e della comunità aziendale settoriale. 10 Cantoni sono contrari alla semplificazione delle esigenze. Per la comunità aziendale si richiede di non eliminare la limitazione dell’attività al di fuori della comunità aziendale. La completa abolizione dell’obbligo di collaborazione farebbe sì che i collaboratori di una comunità aziendale che non vi lavorano più otterrebbero rendite indesiderate. Con la riduzione di queste esigenze non si rafforzerebbe lo strumento della comunità aziendale bensì si creerebbero difficoltà dal profilo della delimitazione e dell’esecuzione. Sulla base delle considerazioni di molti Cantoni la clausola del 75 per cento viene mantenuta. Le altre semplificazioni, invece, vengono attuate. La classificazione delle selve curate con al massimo 50 castagni nelle superfici permanentemente inerbite è incontestata.

La nuova definizione delle categorie animali per equini e bisonti nell’allegato è sostanzialmente incontestata. Le organizzazioni del settore equino propongono una nuova suddivisione per gli equini in base all’altezza al garrese. Tale proposta è accolta; i coefficienti UBG per gli animali della specie equina con un’altezza al garrese fino a 148 centimetri vanno tuttavia fissati a 0,35 UBG ovvero la

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