Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 7 pagine

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Conferenza degli acquisti della Confederazione CA

fornitura di prestazioni all’estero. È stata inoltre inserita una disposizione per i casi in cui3 vengono distaccati in Svizzera lavoratori provenienti dall’estero.

2.1.4. Retribuzione (n. 7 riv-CG CS; n. 9 riv-CG AB)

Nel corso dei lavori di revisione i costi e le prestazioni riportati nelle disposizioni, coperti dalla retribuzione convenuta contrattualmente, sono stati adeguati e rielaborati per le rispettive CG. Secondo le riv-CG nella fatturazione l’imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente.

Un’ulteriore innovazione è costituita dal fatto che l’offerente / il venditore sarà tenuto a emettere una fattura elettronica4 se il valore contrattuale supera i 5000 franchi (n. 7.4 riv-CG CS;

n. 9.4 riv-CG AB). L’adeguamento rientra nella Strategia di e-government Svizzera5, che prevede la fatturazione e il regolamento dei pagamenti in forma elettronica quale progetto prioritario. Questa nuova disposizione attua anche il decreto del Consiglio federale dell’8 ottobre 2014, che rende obbligatoria la fatturazione elettronica per l’Amministrazione federale. Si intende così velocizzare il complesso processo di scambio di fatture, automatizzare lavori svolti manualmente e minimizzare il rischio di errore. La sostituzione della fattura cartacea con quella elettronica offre a tutte le parti coinvolte un notevole potenziale di riduzione dei costi.

2.1.5. Mora (n. 8 riv-CG CS; n. 10 riv-CG AB)

Nelle riv-CG si rinuncia a indicare le conseguenze legali della mora secondo l’articolo 107 CO.

2.1.6. Responsabilità (n. 9 riv-CG CS; n. 11 riv-CG AB)

Dando seguito a necessità riscontrate da professionisti del settore, il comitato di esperti ha deciso di separare le due basi legali su cui si fondano la garanzia e la responsabilità. Al numero 9 delle riv-CG CS e al numero 11 delle riv-CG AB vengono ora riportate disposizioni separate in materia di responsabilità. Analogamente alle CG per le prestazioni informatiche della Confederazione, è esclusa la responsabilità per mancato guadagno. Inoltre, la responsabilità del personale ausiliario è stata inserita nelle disposizioni in materia di responsabilità.

2.1.7. Mantenimento del segreto (n. 12 riv-CG CS; n. 13 riv-CG AB)

Queste disposizioni, riportate sotto «Tutela della discrezione» nelle attuali CG, vengono ora inserite con la rubrica «Mantenimento del segreto». In futuro le informazioni e le fattispecie dovranno essere trattate in via confidenziale già in caso di dubbio riguardo all’esistenza di un interesse al mantenimento del segreto. In questo contesto, l’interesse al mantenimento del segreto delle unità organizzative coinvolte deve essere ponderato caso per caso e può essere configurato con accordi contrattuali più o meno rigidi a seconda della situazione.

(RS 0.822.719.9), n. 100 del 29.6.1951 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), n. 105 del 25.6.1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5), n. 111 del 25.6.1958 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), n. 138 del 26.6.1973 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (RS 0.822.723.8), n. 182 del 17.6.1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).

3 Le disposizioni contenute nelle CG rimandano a questo proposito alla legge sui lavoratori distaccati (RS 823.20).

4 http://www.e-rechnung.admin.ch

5 Per ulteriori informazioni: http://www.egovernment.ch/index.html?lang=it (stato 05.02.2016). Consultazione degli uffici Revisione delle CG per l’acquisto di beni/per comesse di servizi