Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 7 pagine
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Dipartimento federale delle finanze DFF
Conferenza degli acquisti della Confederazione CA
2.3. Disposizioni specifiche delle CG AB
2.3.1. Campo d’applicazione (n. 1 riv-CG AB)
Le riv-CG AB accennano unicamente al fatto che, oltre alla conclusione, al contenuto e all’esecuzione di contratti, rientra nel campo d’applicazione delle CG anche l’eventuale montaggio dei beni, specificato al numero 8 «Consegna e montaggio».
2.3.2. Fornitura di materiale, campioni e mezzi d’esercizio (n. 6 riv-CG AB)
Nel caso dell’acquisto di beni, nell’ambito dell’adempimento del contratto capita regolarmente che il compratore fornisca del materiale al venditore. Nelle riv-CG AB si tiene conto dell’esigenza delle autorità di aggiudicazione di una regolamentazione a questo riguardo: il nuovo numero 6.1 stabilisce il trattamento di principio e i rapporti di proprietà sul materiale.
Il n. 6.2 prevede inoltre delle norme per il trattamento di campioni o altri mezzi d’esercizio messi a disposizione dal venditore per l’elaborazione dell’offerta o l’adempimento del contratto.
2.3.3. Prescrizioni in materia d’importazione (n. 7 riv-CG AB)
Il comitato di esperti ha fatto confluire nei lavori di revisione le richieste del Politecnico federale di Zurigo, secondo cui le riv-CG AB dovrebbero comprendere delle disposizioni concernenti le prescrizioni in materia d’importazione ed esportazione. Il nuovo numero 7 è stato introdotto in conformità con le CG per i contratti d’appalto della Confederazione nel settore informatico al fine di armonizzare le CG.
2.3.4. Consegna e montaggio (n. 8 riv-CG AB)
Alcuni rappresentanti della professione hanno osservato che le CG AB attualmente in vigore non prestano sufficiente attenzione ai temi della fornitura, del controllo e del montaggio e che le norme esistenti al riguardo non sono sufficienti. Nell’accogliere questa richiesta, il comitato di esperti si basa sulle CG per l’acquisto di beni de La Posta e crea con il nuovo numero 8 una disposizione ad hoc.
2.3.5. Garanzia (n. 12 riv-CG AB)
Le disposizioni delle riv-CG AB riguardo alla «garanzia» corrispondono a grandi linee a quelle della versione attuale. Su richiesta di alcuni rappresentanti della professione, l’obbligo di controllo dei beni a carico del compratore è stato trasferito nelle disposizioni concernenti la «consegna e il montaggio» (n. 8.4).
In conformità con le CG per le prestazioni informatiche della Confederazione, in presenza di difetti il numero 12.2 prevede ora la riparazione come possibilità per il compratore.
I professionisti del settore hanno inoltre osservato che la situazione giuridica relativa al periodo di garanzia delle componenti sostituite sarebbe poco chiara. Il numero 12.4 delle riv-CG AB disciplina questo aspetto creando una norma per le componenti montate a titolo sostitutivo e per le parti da cui deve essere eliminato un difetto durante il periodo di garanzia.
Consultazione degli uffici Revisione delle CG per l’acquisto di beni/per comesse di servizi