Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 7 pagine
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Dipartimento federale delle finanze DFF
Conferenza degli acquisti della Confederazione CA
I dati che devono essere comunicati per la lista di tutti gli acquisti a partire da 50 000 franchi da pubblicare annualmente sono ora esclusi dall’obbligo del segreto (n. 12.2 riv-CG CS;
n. 13.2 riv-CG AB). Nei due numeri sono riportate le informazioni che devono essere pubblicate. Viene così attuata la mozione Graf-Litscher (14.3045), accolta dal Consiglio federale, che chiede la pubblicazione annuale in un formato leggibile da una macchina delle informazioni di base per tutti gli acquisti a partire da 50 000 franchi conformi alla legge federale sugli acquisti pubblici. Questa misura intende contribuire a informare il pubblico in maniera trasparente sugli acquisti effettuati dalla Confederazione e a prevenire gli abusi.
A titolo di ulteriore innovazione viene stabilito a livello di CG che gli obblighi legali di indicare le relazioni d’interesse sono esclusi dall’obbligo del segreto. Ciò riguarda ad esempio il diritto all’accesso a documenti ufficiali secondo quanto stabilito dalla legge sulla trasparenza (LTras)6.
Nei progetti di revisione è prevista una pena convenzionale in caso di violazione dell’obbligo del segreto (n. 12.3 riv-CG CS; n. 13.3 riv-CG AB). Questa pena ha lo scopo di tutelare ulteriormente gli interessi delle parti e di agire sul loro comportamento.
2.1.8. Protezione e sicurezza dei dati (n. 13 riv-CG CS; n. 14 riv-CG AB)
Nelle riv-CG viene integrata anche una nuova clausola allo scopo di proteggere i dati reciproci comunicati nel corso del processo d’acquisto. Con l’inserimento di questa disposizione nelle CG viene realizzata un’ulteriore armonizzazione con le CG per le prestazioni informatiche della Confederazione e con quelle per le commesse di servizi/l’acquisto di beni de La Posta. Il comitato di esperti reputa che sia una misura idonea per impedire che questi dati giungano a conoscenza di terzi non autorizzati.
2.1.9. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale (n. 16 in entrambe le riv-CG)
Per soddisfare delle esigenze pratiche viene creata una nuova disposizione centrale per questi punti, in analogia con le CG per le prestazioni informatiche della Confederazione e con quelle per commesse di servizi/l’acquisto di beni de La Posta. La clausola secondo cui per modifiche o complementi del contratto è necessaria la forma scritta viene così trasferita in questa norma. La disposizione stabilisce inoltre l’ordine dei documenti facenti stato e affronta i casi di nullità parziale.
2.1.10. Diritto applicabile e foro competente (n. 17 in entrambe le riv-CG)
Per quanto riguarda il diritto applicabile, con la revisione vengono operate unicamente modifiche redazionali.
Nel corso della revisione, nella clausola relativa al foro competente sono state introdotte le seguenti precisazioni: per le azioni contro la Confederazione l’articolo 10 capoverso 1 lettera c CPC prevede Berna come foro giuridico competente. Rientrano in questo contesto le azioni contro tutti gli uffici federali, i dipartimenti e le unità amministrative decentralizzate senza personalità giuridica. Per gli enti o gli istituti di diritto pubblico o le persone giuridiche secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b CPC (ad es. i politecnici federali di Zurigo e di Losanna o le FFS) è competente il giudice del rispettivo committente. Le riv-CG vengono completate in questo senso.
6 Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (RS 152.3) Consultazione degli uffici Revisione delle CG per l’acquisto di beni/per comesse di servizi