Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 7 pagine

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Conferenza degli acquisti della Confederazione CA

2.1.11. Disposizioni in materia di pene convenzionali

In conformità con le CG per le prestazioni informatiche della Confederazione, nelle disposizioni in materia di pene convenzionali si tiene conto unicamente dell’elemento di colpa. I numeri 6.3, 8.2 e 12.3 delle riv-CG CS e i numeri 4.3, 10.2 e 13.3 delle riv-CG AB contengono delle clausole al riguardo.

2.2. Disposizioni specifiche delle CG CS

2.2.1. Impiego di collaboratori (n. 4 riv-CG CS)

Per l’adempimento di contratti per commesse di servizi la scelta dei collaboratori può assumere un ruolo importante. Al riguardo i progetti di revisione si basano sulle CG per le prestazioni informatiche della Confederazione e creano una disposizione a sé stante. La riserva di cui al numero 4.2 delle riv-CG CS, secondo cui la sostituzione di collaboratori è possibile unicamente con il consenso scritto del committente, contribuisce a impedire la sostituzione imprevista di collaboratori e rafforza la posizione del committente.

2.2.2. Garanzia

Per motivi di praticabilità, i contenuti del numero 8 «Garanzia» delle attuali CG CS vengono trasferiti in altre disposizioni. La responsabilità dell’offerente per un’esecuzione diligente e fedele è ora sancita al numero 3.1 «Esecuzione» delle riv-CG. La responsabilità per il personale ausiliario è stata inserita in una disposizione a sé stante in materia di responsabilità (n. 9 riv-CG CS).

2.2.3. Assicurazioni sociali (n. 10 riv-CG CS)

Le riv-CG CS prevedono una nuova disposizione per il tema indicato nel titolo.

2.2.4. Diritti di protezione (n. 11 riv-CG CS)

Il numero 11.2 delle riv-CG CS prevede nuove norme per i casi in cui i risultati del lavoro costituiscono l’oggetto del contratto, ma non sono sorti nel quadro dell’adempimento del contratto.

Nell’ambito della revisione si rinuncia a imporre al committente l’obbligo di informare senza indugio l’offerente sulle pretese di terzi per violazione di diritti protetti (n. 5.3 CG CS in vigore). Il comitato di esperti considera questa disposizione una limitazione dei margini di manovra formali: la denuncia della lite è disciplinata in generale dall’articolo 78 CPC e prevede una formulazione possibilistica a questo riguardo. Omettendo questa clausola, la Confederazione mantiene aperte tutte le opzioni. L’attuale disposizione è considerata come una limitazione formale dei margini di manovra del committente.

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