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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, o

professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

3. Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o dalla Svizzera, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, la Svizzera o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai fini fiscali propri.

4. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che la Svizzera o uno Stato membro può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.

5. Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

AMP/CH/EU/it 14