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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una

giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) possono così essere utilizzate conformemente alle leggi della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro) e autorizzati dall'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) a un'altra giurisdizione (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono. Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse alla Svizzera previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono.

4. Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera notificherà

immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire, rispettivamente, quella della Svizzera o quella dello Stato membro, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

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