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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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ARTICOLO 7

Consultazioni e sospensione dell'accordo

1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo,

l'Autorità Competente della Svizzera o di un qualsiasi Stato membro può chiedere consultazioni tra l'Autorità Competente della Svizzera e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità

Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione.

2. Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera può sospendere lo scambio di

informazioni, rispettivamente con la Svizzera o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziare non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo.

AMP/CH/EU/it 17