Progetto

Consultazione 2015/58: Piano strategico Mobility pricing · 65 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 55Fedlex · Progetto

N511-1025

Prescrizioni del proprietario

In quanto proprietari, gli enti pubblici impongono prescrizioni per la definizione delle tariffe alle imprese di trasporto nel quadro dei loro obiettivi strategici (p. es. il Consiglio federale emana prescrizioni nei confronti delle FFS per le tariffe del traffico a lunga percorrenza).

Normative di singoli settori

In alcuni casi le norme generali sono sancite a livello legislativo (legge, ordinanza ecc.). Ad esempio, i principi per la definizione del prezzo di tracciato sono contenuti nell’ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122) e possono essere adeguati dal Consiglio federale. Oggi questa regolamentazione comprende il prezzo di base differenziato (costi marginali) e un eventuale contributo alla copertura dei costi fissi (margine di contribuzione).

Disposizioni regolamentari

Gli enti pubblici esercitano la propria funzione di regolamentazione imponendo alle imprese di trasporto prescrizioni per la definizione delle tariffe, per esempio sotto forma di regole o determinati margini da rispettare.

Competenza tariffaria della Confederazione

La competenza tariffaria viene adeguata in modo che la Confederazione e, in parte, anche i committenti del traffico viaggiatori regionale fissino integralmente le tariffe al posto delle imprese di trasporto.

Competenza tariffaria delle imprese di trasporto o dei gestori dell’infrastruttura

La competenza tariffaria è lasciata alle imprese di trasporto. La legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) conferisce alle imprese di trasporto una notevole autonomia in termini di definizione delle tariffe (assortimento, differenziazione e livello dei prezzi), mentre l’UFT nella sua funzione di autorità di vigilanza deve garantire l’integrazione e l’equità delle tariffe. Dal 1° luglio 2013 le linee guida in materia di tariffazione prevedono che le tariffe debbano dipendere dall’entità e dalla qualità del servizio nonché dai costi dell’offerta e servire a realizzare ricavi appropriati. Le imprese possono definire le tariffe anche in modo da attenuare i picchi della domanda e diluire l’utilizzo dei veicoli e dell’infrastruttura; i titoli di trasporto alla tariffa ordinaria devono essere tuttavia validi indipendentemente dall’orario e dalla categoria del mezzo di trasporto.

Nel trasporto diretto le imprese di trasporto godono dell’autonomia tariffaria. I parametri di tariffazione (p. es. riduzioni, supplemento per la prima classe), le disposizioni (p. es. limiti di età, validità) e l’assortimento (p. es. biglietti singoli, abbonamenti) vengono fissati e sviluppati di comune accordo. L’UTP stabilisce periodicamente le tariffe. Nelle circa 20 comunità tariffarie in Svizzera, i titoli di trasporto sono disciplinati secondo il principio di «tempo e luogo». A differenza di quanto accade nel trasporto diretto, le imprese di trasporto delle comunità non possono fissare le tariffe autonomamente. Il livello dei prezzi e l’assortimento sono determinati sulla base del contratto della comunità tariffaria, che deve essere approvato dall’UFT, di norma d’intesa con le imprese di trasporto e i Cantoni. Attualmente la Confederazione ha una funzione consultiva nelle commissioni comunitarie, ma senza diritto di voto.

Tecnica di rilevamento: come viene stabilito e riscosso il pricing?

Le tecnologie di rilevamento sono in costante evoluzione e sono particolarmente avanzate soprattutto per quanto concerne i sistemi di telepedaggio. Anche l’affidabilità dei sistemi di videopedaggio è in costante miglioramento così come quella dei sistemi satellitari.

Rilevamento manuale: biglietto / chip

La tariffa per un determinato percorso è riscossa attraverso una soluzione semplice, alla portata di tutti, costituita da un supporto cartaceo o elettronico (chip) analogo agli attuali biglietti, acquistabile a un apparecchio automatico, per e-mail o con un’app per smartphone ed eventualmente da convalidare prima di accedere al mezzo di trasporto. In questo modo gli utenti occasionali hanno la possibilità di utilizzare i TP senza troppe difficoltà né discriminazioni (senza l’obbligo di possedere una carta di credito o un cellulare). Il titolo di trasporto deve essere esibito al controllo.