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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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2 Sono inoltre considerati servizi essenziali:

a. nel caso delle sedi di negoziazione:

1. tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,

2. la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;

b. nel caso delle controparti centrali:

1. la conclusione secondo il Codice delle obbligazioni di operazioni in valori mobiliari tra due partecipanti o tra un partecipante e un’altra controparte centrale,

2. la messa a disposizione di meccanismi per la pianificazione e la copertura delle inadempienze di partecipanti o controparti centrali connessi mediante collegamenti interoperabili, per la segregazione delle posizioni dei clienti dei partecipanti e per il trasferimento di posizioni ad altri partecipanti;

c. nel caso dei depositari centrali:

1. l’esercizio di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli,

2. la riconciliazione dei portafogli,

3. i servizi di amministrazione quali il regolamento di pagamenti di interessi e dividendi o le modificazioni del capitale nel portafoglio di valori mobiliari custodito direttamente o indirettamente;

d. nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni:

1. la raccolta, la gestione e la conservazione dei dati comunicati,

2. la pubblicazione dei dati comunicati,

3. la garanzia dell’accesso ai dati comunicati;

e. nel caso dei sistemi di pagamento:

1. la ricezione e l’esecuzione di ordini di pagamento dei partecipanti,

2. la tenuta di conti di compensazione.

Art. 13 Capitale minimo

(art. 12 LInFi)

1 Il capitale minimo ammonta a:

a. per le sedi di negoziazione: 1 milione di franchi, in casi fondati la FINMA

può fissare un capitale minimo fino al 50 per cento superiore;

b. per le controparti centrali: 10 milioni di franchi;

c. per i depositari centrali: 5 milioni di franchi;

d. per i repertori di dati sulle negoziazioni: 500 000 franchi;

e. per i sistemi di pagamento: 1,5 milioni di franchi.