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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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2 Se la fondazione avviene mediante conferimenti in natura, una società di audit abilitata verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi. Ciò vale anche in caso di trasformazione di un’impresa esistente in un’infrastruttura del mercato finanziario.
Art. 14 Continuità operativa
(art. 13 LInFi)
1 La strategia di cui all’articolo 13 capoverso 1 LInFi deve essere inserita nell’organizzazione aziendale e disciplina in particolare:
a. i compiti, le responsabilità e le competenze;
b. la periodicità e lo svolgimento di test relativi ai piani di cui al capoverso 3;
c. il rendiconto, la comunicazione e la formazione.
2 L’infrastruttura del mercato finanziario determina e verifica annualmente:
a. le minacce e i potenziali incidenti nonché le relative ripercussioni sulla sua attività;
b. il tempo massimo che può trascorrere dal verificarsi di un incidente fino al ripristino dei processi operativi e il livello di ripristino richiesto (obiettivi di ripristino);
c. le risorse minime che devono essere disponibili per raggiungere il livello di ripristino richiesto.
3 A livello operativo occorre definire la procedura con cui l’infrastruttura del mercato finanziario intende realizzare gli obiettivi di ripristino di cui al capoverso 2 lettera
b. L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di piani che indichino come sia possibile ripristinare tutte le informazioni rilevanti al momento della perturbazione.
4 La strategia di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge e i piani di cui al capoverso 3 devono essere approvati dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
Art. 15 Sistemi informatici
(art. 14 LInFi)
1 I sistemi informatici devono essere concepiti in modo che:
a. possano essere soddisfatti i requisiti di disponibilità, di integrità e di riservatezza delle informazioni, sia nell’esercizio normale sia nel corso di lavori di sviluppo e manutenzione e in caso di volumi di transazioni superiori;
b. sia possibile un controllo affidabile degli accessi;
c. sia possibile individuare lacune nella sicurezza, in particolare con riferimento alla disponibilità, all’integrità e alla riservatezza delle informazioni, e reagire in maniera adeguata;
d. sia possibile criptare dati sensibili.
2 L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di almeno due centri di calcolo, situati a una congrua distanza l’uno dall’altro.