Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

controparte centrale, comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni e riduzione dei rischi. Per quanto riguarda l'obbligo di negoziare operazioni in derivati per il tramite di una borsa o di un altro sistema di negoziazione, la LInFi contempla già le necessarie base legali, ma queste saranno poste in vigore soltanto quando tale obbligo sarà stato introdotto anche negli Stati partner.

1.2. Disposizioni di esecuzione

L'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) contiene le disposizioni di esecuzione della LInFi, emanate dal Consiglio federale. Esse seguono sostanzialmente la struttura della legge e si basano, da una parte, sul vigente diritto di esecuzione – ordinanza sulle borse (OBVM4), ordinanza sulle banche (OBCR5) e ordinanza sulla Banca nazionale (OBN6) – e, dall'altra, sulle pertinenti prescrizioni internazionali. Tra queste rientrano, in particolare, i «Principles for financial market infrastructures» (PFMI) dell'aprile 20127, i «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» del 15 ottobre 20148 e direttive e regolamenti dell'UE (soprattutto MiFID II9, MiFIR10, EMIR11, CSDR12 e MAR13). Se vengono riprese disposizioni dalla OBVM, dalla OBCR e dalla OBN, ai fini di un'integrazione bisogna rinviare al relativo commento.

Altre disposizioni di esecuzione sono previste nella OBN e in una nuova ordinanza della FINMA sull'infrastruttura finanziaria, che sostituirà l'attuale ordinanza della FINMA sulle borse (OBVM-FINMA14). Mentre la OBN, sulla base dell'articolo 23 capoverso 3 LInFi, stabilirà particolari requisiti per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistematica, la nuova ordinanza della FINMA – come già la OBVM-FINMA – disciplinerà i particolari

dell’obbligo di registrazione e dell’obbligo di comunicazione (art. 38 seg. LInFi; art. 15

LBVM), dell'obbligo di compensazione per il tramite di una controparte centrale (art. 97 LIn-Fi), dell’obbligo di pubblicità delle partecipazioni (art. 120 LInFi) e dell'obbligo di presentare un'offerta (art. 135 cpv. 4 LInFi).

1.3 Diritto comparato

1.3.1. In generale

L’interdipendenza a livello internazionale delle infrastrutture svizzere del mercato finanziario e dei partecipanti svizzeri al commercio di derivati – in particolare con l’UE – è presentata nel messaggio (cfr. n. 3.1 del messaggio). Gli atti normativi pertinenti dell’UE in questi ambiti e il loro confronto con la regolamentazione proposta nella LInFi sono illustrati nel numero 1.4 del

4 RS 954.11

5 RS 952.02

6 RS 951.131

7 www.bis.org > publications > CPMI > No 101

8 www.financialstabilityboard.org > publications > documents 2014

9 DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

10 REGOLAMENTO (UE) n. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

11 REGOLAMENTO (UE) n. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

12 REGOLAMENTO (UE) n. 909/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione Europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012.

13 REGOLAMENTO (UE) n. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

14 RS 954.193