Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

messaggio.

Secondo il numero 1.4.6.3 del messaggio si deve presupporre che con la LInFi si crei una regolamentazione svizzera equivalente. Nella proposta di regolamentazione, al Consiglio federale è attribuita in diversi punti la competenza di precisare la legge nelle disposizioni di esecuzione, ovvero nella OInFi. Nel procedere a queste precisazioni occorre adottare

l’approccio già seguito nella LInFi, ossia creare in linea di principio una regolamentazione equivalente a quella dell’UE. I vari elementi di questo approccio sono descritti in dettaglio qui di seguito.

1.3.2. Trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione

Le strutture del mercato finanziario devono rispettare i requisiti di trasparenza prenegoziazione per le azioni e altri valori mobiliari (art. 29 e 46 LInFi; art. 26, 27 e 42 OInFi). Questi requisiti corrispondono sia agli sviluppi in seno all’UE (art. 3 e 8 MiFIR) sia alle prescrizioni relative alla trasparenza post-negoziazione in generale (art. 29 e 46 LInFi; art. 28 e 43 OInFi; art. 6 e 10 MiFIR). Le sedi di negoziazione svizzere devono stabilire nei loro regolamenti le deroghe ai requisiti di trasparenza e la possibilità di prevedere una pubblicazione successiva dei dati sulla trasparenza post-negoziazione (art. 29 cpv. 3 LinFi; art. 26 cpv. 4, 27 e 28 cpv. 4 OInFi). Tuttavia, in modo analogo al MiFIR (cfr. in particolare art. 7 par. 1 e 11 par. 1 MiFIR), è necessaria l’approvazione della FINMA in quanto autorità di vigilanza (cfr. art. 27 cpv. 4 LInFi e art. 24 OInFi).

L’OInFi prevede deroghe specifiche agli obblighi di trasparenza, che corrispondono ampiamente alle disposizioni derogatorie in vigore nell’UE. Sono ad esempio possibili deroghe alla trasparenza pre-negoziazione per le azioni o gli strumenti rappresentativi di capitale proprio nel caso di sistemi dei corsi di riferimento, di ordini di volume relativamente elevato e di formalizzazione di operazioni già negoziate o di valori mobiliari per i quali non esiste un mercato liquido (art. 29 cpv. 3 LInFi; art. 26 cpv. 4 OInFi; art. 4 MiFIR). Inoltre l’EU limita le possibilità di deroghe nel senso che una deroga all’obbligo di trasparenza pre-negoziazione non può più essere applicata agli strumenti rappresentativi di capitale proprio se si raggiunge una determinata quote di mercato relativa (art. 5 MiFIR). Sono ammesse deroghe alla trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti non rappresentativi di capitale proprio e altri valori mobiliari se lo prevede il regolamento della sede di negoziazione e si tratta soltanto di dichiarazioni di interesse, di derivati non soggetti all’obbligo di negoziazione e di valori mobiliari senza un mercato liquido (art. 27 cpv. 2 OInFi). Deroghe comparabili sono stabilite anche dall’articolo 9 MiFIR. Infine, al pari dell’articolo 8 capoverso 1 MiFIR, l’articolo 27 capoverso 4 OInFi prevede una deroga per le operazioni in derivati con controparti non finanziarie, attraverso le quali vengono ridotti i rischi oggettivamente misurabili e che sono in relazione diretta con l’attività o il finanziamento dell’attività della controparte non finanziaria.

Per quanto riguarda la trasparenza post-negoziazione, la LInFi e la OInFi esigono una pubblicazione per quanto possibile tempestiva delle transazioni concluse presso le sedi di negoziazione e ciò corrisponde anche al principio applicato in seno all’UE (art. 29 e 46 LInFi; art. 28 e 43 OInFi; art. 6 e 10 MiFIR). Secondo l’articolo 28 OInFi e gli articoli 7 e 11 MiFIR una pubblicazione successiva è possibile quando si tratta di operazioni di volume elevato, quando non esiste un mercato liquido per i valori mobiliari in questione, quando l’operazione è superiore alla dimensione specifica del valore mobiliare in questione o quando i fornitori di liquidità sarebbero esposti a rischi eccessivi. Tuttavia, in quest’ultimo caso bisogna distinguere tra investitori al dettaglio e investitori all’ingrosso.

1.3.3. Requisiti per la negoziazione / la negoziazione algoritmica e la negoziazione ad alta frequenza

Conformemente all’articolo 30 capoverso 2 LInFi la sede di negoziazione deve adottare misure efficaci per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione. Gli articoli 30 e 31 OInFi si rifanno a questa base legale; l’articolo 30 OInFi intende garantire in generale il commercio ordinato mentre l’articolo 31 OInFi concerne in particolare gli effetti negativi della negoziazione algoritmica e della negoziazione ad alta frequenza. Le disposizioni relative alle