Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
La regolamentazione dei criteri di valutazione dell’importanza delle funzioni di cui all'articolo 3 capoverso 2 LInFi corrisponde fondamentalmente a quella prevista dal Financial Stability Board (FSB) (cfr. il documento di consultazione del 28 agosto 201317 sull'«Assessment Methodology for the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions»). Tuttavia non si esige che i processi operativi interessati siano anche di rilevanza sistemica ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LInFi. In virtù dell'articolo 3 capoverso 3 LInFi l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha il compito di designare concretamente le società importanti dei vari gruppi finanziari. La tenuta di un registro pubblico permette di fornire a terzi informazioni trasparenti al riguardo.
2.2. Titolo secondo: Infrastrutture del mercato finanziario
2.2.1. Capitolo 1: Disposizioni comuni
2.2.1.1. Sezione 1: Condizioni di autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario
Articolo 4 Richiesta di autorizzazione
La disposizione corrisponde all'articolo 17 OBVM in vigore. L'elencazione non è esaustiva, cosicché si può richiedere, in particolare, anche un piano aziendale. La FINMA stabilisce quali informazioni e documenti siano di volta in volta necessari e può mettere a disposizione dei richiedenti, ad esempio, direttive, modelli di richiesta o simili. Le informazioni e i documenti devono consentire alla FINMA di valutare l'adempimento delle condizioni di autorizzazione.
Articolo 5 Mutamento dei fatti
L'attuale articolo 25 OBVM viene in gran parte ripreso e semplificato. Una panoramica dei fatti soggetti all’obbligo di autorizzazione e di comunicazione delle borse e dei commercianti di valori mobiliari è offerta dalla circolare FINMA 2008/118. In particolare occorre comunicare i cambiamenti concernenti gli organi di alta direzione, vigilanza e controllo e la direzione.
Articolo 6 Campo di attività
La descrizione del campo di attività è importante per il rilascio dell’autorizzazione e l'esercizio della vigilanza da parte della FINMA e dell'eventuale sorveglianza da parte della Banca nazionale svizzera (BNS). Ad esempio il governo d’impresa e la gestione dei rischi devono essere basate sulle attività previste in Svizzera e all'estero. La disposizione corrisponde all'articolo 9 OBCR e all'articolo 18 capoversi 1 e 3 OBVM.
Articolo 7 Luogo della direzione
I requisiti relativi al luogo della direzione figurano già nel diritto vigente (cfr. art. 21 OBVM, art. 3 cpv. 2 lett. d LBCR e art. 10 OBCR). La presenza minima richiesta deve consentire di esercitare una sorveglianza e una vigilanza efficaci.
Per quanto riguarda i gruppi finanziari, l’articolo 15 capoverso 3 LInFI rinvia agli articoli 3d– 3g LBCR. Le pertinenti disposizioni di esecuzione figurano negli articoli 21–24 OBCR e sono quindi applicabili – ad eccezione di quelle relative ai conglomerati finanziari – anche alle infrastrutture del mercato finanziario. Mentre l’articolo 23 capoverso 2 OBCR sancisce la possibilità di una deroga totale o parziale alla vigilanza su base consolidata, la legge non prevede per le infrastrutture del mercato finanziario alcuna possibilità di derogare alla vigilanza su singoli istituti.
Articolo 8 Conduzione e controllo dell’impresa
I capoversi 1–3 corrispondono all'articolo 22 capoverso 1 lettera a OBN, all'articolo 22a capoversi 1 e 2 OBN e all'articolo 11 capoversi 1 e 2 OBCR. Come per le banche si esige una
17 www.financialstabilityboard.org > publications > documents 2013
18 www.finma.ch > Documentazione > Circolari