Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

piazze di negoziazione si applicano anche ai gestori di un sistema organizzato di negoziazione (cfr. art. 45 cpv. 2 LInFi in combinato disposto con art. 40 seg. OInFi).

Il diritto europeo contempla, agli articoli 17 e 48 paragrafi 6, 9 e 10 MIFID II, obblighi finalizzati in primo luogo a prevenire gli effetti negativi della negoziazione algoritmica (e quindi anche della negoziazione ad alta frequenza). Gli articoli 47, 48 paragrafi 1–5, 7–9 e 11 e 49 MIFID II contengono disposizioni disciplinanti il commercio ordinato. Gli articoli 17 paragrafo 7, 48 paragrafo 12 e 49 paragrafi 3 e 4 MIFID II incaricano l’ESMA di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione europea che precisano i requisiti indicati negli articoli 17, 48 e 49 MIFID II. Queste norme tecniche di regolamentazione non sono ancora state elaborate.

Gli obblighi definiti agli articoli 30 e 31 OInFi si basano essenzialmente sulle disposizioni contenute nella MIFID II, allo scopo di conferire al quadro normativo svizzero un assetto equivalente. In questo modo le sedi di negoziazione possono seguire lo stesso approccio nell’ambito delle loro competenze di autoregolamentazione. A tal fine, anche l’autoregolamentazione delle sedi di negoziazione dovrà fondarsi sulle pertinenti norme tecniche di regolamentazione vigenti nell’UE.

1.3.4. Obblighi di registrazione e di comunicazione

L’obbligo di registrazione dei partecipanti, concretizzato nell’articolo 36 OInFi, poggia sull’articolo 25 paragrafo 1 MIFID II. I partecipanti devono pertanto registrare le informazioni necessarie relative a tutti gli ordini e a tutte le operazioni in valori mobiliari effettuate per proprio conto o a nome di clienti. Si creano quindi le condizioni affinché nello stabilire le informazioni necessarie e la forma in cui devono essere registrate (art. 36 cpv. 2 OInFi) la FINMA possa continuare a perseguire l’obiettivo di un assetto equivalente della regolamentazione svizzera.

L’articolo 37 OinFi definisce l’obbligo di comunicazione dei partecipanti. I requisiti relativi al contenuto della comunicazione elencati nel capoverso 1 rispecchiano in larga misura le indicazioni richieste all’articolo 26 paragrafo 3 MIFID II. In virtù dell’articolo 39 capoverso 2 LInFi ulteriori precisazioni concernenti l’obbligo di comunicazione, finalizzate in particolare a conferire alla regolamentazione svizzera un assetto equivalente, spettano alla FINMA.

1.3.5. Valori soglia nel commercio di derivati

Le controparti devono compensare le operazioni in derivati OTC per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA. Questo obbligo non si applica alle operazioni effettuate con piccole controparti o alle operazioni tra piccole controparti. Una piccola controparte o piccola controparte non finanziaria è da considerarsi tale se la media mobile della posizione lorda nelle operazioni determinanti in derivati OTC in corso (nel caso di piccole controparti non finanziarie) o in tutte le operazioni in derivati in corso (nel caso di piccole controparti finanziarie) calcolate su un determinato periodo si situa al di sotto del valore soglia applicabile. L’articolo 100 LInFi ha conferito al Consiglio federale la competenza di precisare questi valori soglia.

I valori soglia per le piccole controparti non finanziarie sono stabiliti nell’articolo 84 OInFi sulla base dei valori delle soglie di compensazione fissati all’articolo 11 del regolamento delegato numero 149/201315, al fine di tenere conto della necessità di un assetto equivalente della regolamentazione svizzera. Anche la definizione delle operazioni in derivati volte a ridurre i rischi (art. 83 OInFi), che non sono considerate nel calcolo della media della posizione lorda, corrisponde in larga misura alla definizione data nel diritto europeo (art. 10 del regolamento delegato n. 149/2013).

15 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 149/2013 DELLA COMMISSIONE, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.