Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
Nell’ambito dell’introduzione delle piccole controparti finanziarie la portata della regolamentazione svizzera è inferiore a quella del diritto europeo (cfr. n. 1.4.6.2 del messaggio). Con questa eccezione si intende tenere conto – in riferimento alle numerose piccole banche, alle imprese di assicurazione e alle casse pensioni – del principio di proporzionalità e del fatto che la loro attività di commercio di derivati, date le sue dimensioni, non può costituire alcun rischio sistemico. Al fine di poter escludere il rischio sistemico, il valore soglia per questa categoria è stato fissato a 8 miliardi di franchi, che corrisponde al valore soglia che fa scattare l’obbligo di chiedere il versamento di margini iniziali secondo le raccomandazioni del BCBS e della IOSCO.
2. Commento ai singoli articoli
2.1. Titolo primo: Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto
Questo articolo indica il contenuto dell'ordinanza. Le disposizioni sulla pubblicità delle partecipazioni, sulle offerte pubbliche di acquisto e sulle deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato vengono riprese, in linea di principio senza modifiche, dalla OBVM.
Articolo 2 Definizioni
Per la definizione del criterio della standardizzazione e dell’idoneità alla negoziazione su vasta scala, determinante per la qualità dei valori mobiliari di cui all'articolo 2 lettera b LInFi, il capoverso 1 si rifà all'articolo 4 OBVM La relativa fungibilità è data in particolare se la struttura (tasso d'interesse, durata) e il taglio (importo) sono identici. L'articolo 2 lettera b LInFi e l'articolo 2 capoverso 1 OInFi devono essere distinti dalla standardizzazione legale e operativa dei derivati di cui all'articolo 101 capoverso 1 lettera a LInFi.
Il capoverso 2 indica a titolo di esempio i valori sottostanti da cui può dipendere il prezzo di un derivato. L'enumerazione si rifà all'articolo 5 OBVM in vigore. Se certi parametri possono essere definiti in modo flessibile, non sussistono di norma una standardizzazione e un'idoneità sufficienti alla negoziazione su vasta scala ai sensi del capoverso 1.
I capoversi 3 e 4 definiscono più in dettaglio in particolare le operazioni di cassa, che devono essere distinte dai derivati. In base alla concezione generale, dopo la loro conclusione esse sono pagabili o trasferibili immediatamente o entro i termini prescritti o usuali sul mercato (cfr. ad es. art. 11 cpv. 3 lett. c LTCo16).
Relativamente alla deroga per le operazioni in derivati sull’energia elettrica e sul gas
(cpv. 3 lett. b), bisogna evidenziare che nell’UE queste operazioni (cosiddette prodotti del commercio all’ingrosso di energia), che devono essere regolate mediante consegna fisica, non sono sottoposte alla direttiva MiFID II e quindi né all’EMIR quando sono negoziate per il tramite di un sistema organizzato di negoziazione. Non vi è alcun motivo per non riprendere in Svizzera questa regolamentazione.
Al capoverso 4 lettera c la disposizione fa altresì chiarezza sulle operazioni prolungate in modo continuativo (quindi quelle operazioni per cui non ha luogo alcuno scambio effettivo delle valute, ma la posizione aperta è prolungata di volta in volta prima della scadenza – il cosiddetto «rolling spot»). Se tale prolungamento si basa su un accordo giuridicamente vincolante già in essere al momento della conclusione della transazione, l'operazione dev'essere qualificata come derivato. Negli altri casi, si deve presumere che si tratti di un'operazione di cassa anche qualora ci fosse un prolungamento. Pertanto al momento della conclusione dell'operazione le controparti sanno già se quest’ultima rientra o meno nel campo di applicazione della legge.
Articolo 3 Società del gruppo importanti
16 RS 957.1