Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

buire ragionevolmente i costi ai singoli soggetti sottoposti a vigilanza, dal profilo fiscale vengono creati due ambiti di vigilanza distinti (art. 3 cpv. 1 lett. aquater e aquinquies). In tal modo si intende garantire che negli ambiti di vigilanza relativi alle infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione nonché alle infrastrutture per la post-negoziazione, il conteggio delle tasse in virtù dei parametri di calcolo previsti dalla legge (somma di bilancio, volume dei valori trattati e reddito lordo) rispetti per quanto possibile il principio di causalità.

Anche quando sono legate a una grande banca in quanto parte di un gruppo finanziario, le infrastrutture del mercato finanziario devono sostenere da sé i costi riguardanti il loro ambito di vigilanza, esattamente come avviene per gli altri titolari di autorizzazioni interni al gruppo (ad es. per le direzioni di fondi ecc.).

L’ambito di vigilanza sinora previsto per le borse confluirà ora nell’ambito di vigilanza delle infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione e sarà dunque soppresso (art. 3 cpv. 1 lett. ater).

Art. 8 cpv. 6

La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi (art. 15 cpv. 1 LFINMA). In particolare, è assoggettato agli emolumenti chiunque chiede una prestazione della FINMA (art. 5 cpv. 1 lett. c Oem-FINMA). La FINMA è molto spesso interpellata telefonicamente con richieste di informazioni e queste richieste generano un onere non trascurabile. Sinora non era possibile fatturare i costi in questione ai responsabili. Pertanto, l’introduzione di un nuovo capoverso 6 all’articolo 8 Oem-FINMA creerà le basi che consentiranno di fatturare i costi delle informazioni telefoniche (prestazioni di servizi) direttamente ai richiedenti, nel rispetto del principio di causalità, grazie all’introduzione di numeri di servizio a valore aggiunto. I numeri di servizio a valore aggiunto consentono di offrire servizi a valore aggiunto, ossia servizi che integrano servizi di telecomunicazione con un’ulteriore prestazione di servizi. Entrambi i servizi saranno quindi fatturati congiuntamente.

Art. 13 cpv. 3

Le spese incorse dalla FINMA per il rimborso pro rata temporis delle tasse nel caso in cui l’assoggettamento finisce nel corso di un anno di calcolo superano spesso l’importo da rimborsare. Oggi queste spese sono a carico degli altri assoggettati alla vigilanza. Questo stato di fatto è ingiusto, ragion per cui il diritto al rimborso dovrà sorgere soltanto a partire da 1000 franchi.

Art. 16 cpv. 1 lett. c e cpv. 2, art. 17 cpv. 1, art. 18 cpv. 2 e art. 19

Le modifiche riguardanti l’ambito delle grandi banche, delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari riguardano sostanzialmente le infrastrutture dei mercati finanziari che costituiranno d’ora in avanti nuovi ambiti di vigilanza a sé stanti secondo gli articoli 19a e seguenti Oem-FINMA (cfr. i commenti agli articoli che precedono).

L’articolo 18 capoverso 2 rimanda ora all’ordinanza della FINMA sull’infrastruttura finanziaria, che sostituirà l’ordinanza FINMA sulle borse (OBVM-FINMA). La disposizione precisa inoltre che per le chiusure sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale.

Art. 19a

La FINMA riscuote ogni anno dagli assoggettati una tassa per ogni ambito di vigilanza per i costi che ha sostenuto e che non sono coperti dagli emolumenti (art. 15 cpv. 1 LFINMA).

I costi generati dalle infrastrutture del mercato finanziario devono essere attribuiti agli ambiti di vigilanza delle infrastrutture del mercato per la negoziazione e la post-negoziazione. La LFINMA definisce i criteri per il calcolo delle tasse di vigilanza (art. 15 cpv. 2 lett. a–d LFIN-MA). Per gli assoggettati alla vigilanza ai sensi della LInFi queste tasse sono calcolate in funzione della somma di bilancio e del volume di valori trattati oppure, se non vengono trattati valori, del reddito lordo (art. 15 cpv. 2 lett. abis LFINMA). Anche negli ambiti delle infrastrutture del mercato per la negoziazione e la post-negoziazione, la tassa di vigilanza si comporrà di una tassa fissa di base e di una tassa variabile supplementare (art. 15 cpv. 3 LFINMA in