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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 10 pagine

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2L’UFT informa le autorità competenti sulle relative constatazioni.

Sezione 4: Controllo periodico dei gas di scarico

Art. 13 In generale

1Tutti i motori di battelli immatricolati devono essere sottoposti a controlli periodici dei gas di scarico.

2Se dal controllo risulta che il motore non è regolato secondo le indicazioni del fabbricante, occorre procedere ad una nuova regolazione. Le parti importanti per le emissioni, se difettose o non funzionanti, devono essere sostituite.

Art. 14 Esenzione dal controllo periodico dei gas di scarico

I motori con sistema diagnostico di bordo II o con un sistema diagnostico successivo sono esenti dal controllo periodico dei gas di scarico, se l’utente è avvertito in modo chiaramente visibile di un funzionamento difettoso del motore e del sistema per il trattamento dei gas di scarico, e la relativa informazione (rilevamento del funzionamento difettoso e dell’ora del suo riconoscimento) è memorizzata nel dispositivo di comando e può essere visualizzata in ogni momento. L’utente è tenuto, entro un mese dalla manifestazione del funzionamento difettoso, a fare riparare il motore in un’officina specializzata e autorizzata dal fabbricante.

Art. 15 Controllo periodico dei sistemi di filtri antiparticolato

1Su motori ad accensione per compressione dotati di filtri antiparticolato di cui all’articolo 9 devono essere effettuate, a intervalli regolari, misurazioni del numero delle particelle. In queste misurazioni non deve essere superato il valore comparativo di 2,5×105 particelle/cm3.

2Se il numero di particelle misurato è superiore al valore comparativo menzionato al capoverso 1, vanno adottate misure atte a ripristinare il regolare funzionamento del sistema per la riduzione dell’emissione di particolato di cui all’articolo 9 capoverso 3. Finché la loro attuazione non è conclusa, non è consentito mantenere in servizio tali motori.

3Per la misurazione del numero di particelle è consentito impiegare solo strumenti di misurazione per nanoparticelle dei motori a combustione. Questi strumenti devono adempiere i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200614 sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

14 RS 941.210