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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 10 pagine

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Sezione 2: Immissione in commercio, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

Art. 3 Documenti di prova e approvazioni

1Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio motori da installare su battlli in Svizzera, deve presentare uno dei seguenti documenti di prova:

a. una dichiarazione di conformità di cui all’articolo 15 capoversi 1-4 della direttiva 2013/53/UE5 (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto) per motori destinati alla propulsione di imbarcazioni da diporto e imbarcazioni sportive di cui all’articolo 2 lettera a numeri 14 e 15 dell’ordinanza dell’8 novembre 19786 sulla navigazione interna;

b. un’approvazione del tipo ai sensi del capitolo 8a del regolamento del 18 maggio 19947 per l’ispezione dei battelli del Reno (RIBR), per i motori ad accensione per compressione destinati alla propulsione di battelli impiegati a scopo professionale e la cui potenza rientra nel campo d’applicazione del capitolo 8a RIBR;

c. una dichiarazione di conformità in base alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per i motori ad accensione per compressione destinati alla propulsione di battelli impiegati a scopo professionale e la cui potenza non rientra nel campo d’applicazione del capitolo 8a RIBR;

d. una dichiarazione di conformità in base alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di battelli impiegati a scopo professionale.

2Per i motori impiegati su battelli militari, del corpo delle guardie di confine, delle autorità, della polizia o dei servizi di salvataggio è consentito presentare uno dei documenti di prova di cui al capoverso 1 lettere a-d.

Art. 4 Equivalenza di altri documenti di prova

1I requisiti di cui all’articolo 3 sono considerati adempiuti se per un motore è disponibile uno dei seguenti documenti di prova:

a. un certificato di omologazione secondo la direttiva 97/68/CE8;

b. un certificato di omologazione secondo il regolamento (CE) n. 595/20099;

5Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013,

relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva

94/25/CE, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

6 RS 747.201.1

7 RS 747.224.131. Non è pubblicato nella RU.

8 Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, GU L 059 del 27.2.1998, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/46/UE del 6.12.2012, GU L 353 del 21.12.2012, pag. 80.