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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 10 pagine
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Art. 19 Disposizioni transitorie
1I motori di battelli immatricolati possono essere mantenuti in servizio sempreché siano rispettate le condizioni in base alle quali sono stati rilasciati la necessaria dichiarazione di conformità o il certificato di omologazione per i gas di scarico e le manutenzioni periodiche relative ai gas di scarico non rivelino criticità.
2I motori importati o fabbricati in Svizzera prima del 31 dicembre 1994 possono continuare a essere messi in servizio.
3I motori che dispongono di una dichiarazione di conformità rilasciata in base alla direttiva 2003/44/CE16 possono essere immessi in commercio o messi in servizio in Svizzera fino al 18 gennaio 2017. Sono esclusi da tale disposizione i motori ad accensione comandata a due tempi che non rispettano i valori limite dei gas di scarico stabiliti nella direttiva summenzionata per i motori ad accensione comandata a quattro tempi.
4I motori fuoribordo ad accensione comandata con una potenza uguale o inferiore a 15 kW, che sono stati fabbricati da piccole o medie imprese e che dispongono di una dichiarazione di conformità rilasciata in base alla direttiva 2003/44/CE, possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio in Svizzera fino al 18 gennaio 2020. Sono esclusi da tale disposizione i motori ad accensione comandata a due tempi che non rispettano i valori limite dei gas di scarico stabiliti nella direttiva summenzionata per i motori ad accensione comandata a quattro tempi.
Art. 20 Abrogazione del diritto previgente:
L’ordinanza del 13 dicembre 199317 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere è abrogata.
Art. 21 Modifica del diritto previgente
1L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 200618 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS) è modificata come segue:
Art. 2 lett. c
La presente ordinanza si applica agli strumenti destinati alla misurazione delle frazioni di gas di scarico, agli strumenti destinati alla misurazione del fumo diesel e agli strumenti destinati alla misurazione delle nanoparticelle, utilizzati per:
c. i controlli periodici e i controlli successivi dei gas di scarico conformemente all’ordinanza del ......... 201519 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere e alle disposizioni esecutive del 9 gennaio 200920 dell'ordinan-
16Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che
modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18.