Progetto
Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 10 pagine
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b. un sistema di filtri antiparticolato compreso tra quelli indicati nell’elenco dei filtri13 dell’Ufficio federale dell’ambiente e dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
c. filtri equivalenti per quanto concerne le emissioni.
4In occasione dell’installazione su battelli già immatricolati e utilizzati a scopo professionale (equipaggiamento successivo) di nuovi motori ad accensione per compressione con potenza superiore a 37 kW, la cui emissione di particelle solide supera il valore limite di cui al capoverso 2, l’autorità competente deve controllare se sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile equipaggiare successivamente il dispositivo d’evacuazione dei gas di scarico con sistemi di filtri antiparticolato di cui al capoverso 3 lettera b o c. In caso affermativo, il dispositivo d’evacuazione dei gas di scarico deve essere munito di un sistema di filtri antiparticolato.
Art. 10 Istruzioni per la manutenzione e il funzionamento
Ogni motore dev’essere accompagnato da istruzioni scritte del fabbricante sulla manutenzione e il funzionamento. Esse devono indicare la modalità d’uso del motore, tutti i dati necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni nonché gli intervalli tra i lavori di manutenzione importanti per le emissioni e l’entità di tali lavori.
Art. 11 Controllo della produzione
1L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può eseguire o disporre un controllo della produzione sui motori. Il controllo serve ad accertare se i motori sono conformi ai dati sui quali si basa il rilascio della dichiarazione di conformità o del certificato di omologazione.
2Il controllo della produzione viene effettuato secondo le disposizioni per il rilascio della dichiarazione di conformità o del certificato di omologazione dei relativi motori.
3L’importatore deve mettere a disposizione i motori previsti per il controllo della produzione e tutti i documenti necessari. Si assume tutti i costi fino al termine del controllo della produzione, in particolare quelli per il controllo tecnico ed eventualmente per l’onere amministrativo dell’UFT.
Art. 12 Controllo della produzione non superato
1Se il controllo della produzione non è superato, i motori o le famiglie di motori per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di conformità o il certificato di omologazione non possono più essere immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato, messi in servizio o mantenuti in servizio nel campo d’applicazione della presente ordinanza.
13 L’elenco attuale dei filtri è disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente alla pagina: www.bafu.admin.ch > Aria > Misure > Traffico ferroviario, navale & aereo > Prescrizioni sui gas di scarico > Elenco dei filtri antiparticolato.