Progetto

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

811.112.0 Professioni mediche

Art. 11c Iscrizione e attestazione delle conoscenze linguistiche del titolare del

diploma

1 La MEBEKO iscrive nel registro delle professioni mediche le conoscenze linguistiche del titolare del diploma se quest’ultimo prova di soddisfare le esigenze di cui all’articolo 11a capoverso 1.

2 Valgono come attestazione di queste conoscenze linguistiche:

a. un diploma di lingue internazionalmente riconosciuto che non risalga a più di sei anni prima;

b. un titolo di formazione o di perfezionamento della professione medica universitaria nella lingua corrispondente; oppure

c. un’esperienza professionale clinica di tre anni, negli ultimi dieci anni, nella lingua corrispondente nella professione medica universitaria in questione.

3 In linea di principio si presuppone che le conoscenze orali e scritte della lingua principale siano sufficienti. In caso di dubbio, la MEBEKO può esigere una attestazione della padronanza della lingua.

Art. 11d Esigenze minime relative alla formazione finalizzata all’ottenimento

di un diploma secondo l’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed

Un diploma conseguito all’estero che nello Stato che lo ha emesso autorizza all’esercizio di una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale secondo la LPMed è iscritto nel registro delle professioni mediche solo se si fonda su una formazione che soddisfa le seguenti esigenze minime:

a. per i medici: una durata della formazione di almeno sei anni di studio a tempo pieno o 5500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;

b. per i medici-dentisti: una durata della formazione di almeno cinque anni o 4500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;

c. per i chiropratici: una durata della formazione di almeno sei anni di studio a tempo pieno o 5500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;

d. per i farmacisti: una durata della formazione di almeno cinque anni o 4500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;

e. per i veterinari: una durata della formazione di almeno cinque anni o 4500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto.

Art. 13

Concerne solo il testo francese.